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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 617 [1] |
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| I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 474 |
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| La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente. | ||||||
| Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 618 |
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| Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall'autorità. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 617 [1] |
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| I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 18 |
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| Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 18 |
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| Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 474 |
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| La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente. | ||||||
| Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto. | ||||||