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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 242 |
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| La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. | ||||||
| Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 239 |
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| Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. | ||||||
| Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità. | ||||||
| L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione. | ||||||