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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 1 |
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| La presente legge disciplina: | ||||||
| la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; | ||||||
| la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; | ||||||
| la sorveglianza federale sulle società di gestione. | ||||||
| Sono salvi gli accordi internazionali. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 1 |
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| La presente legge disciplina: | ||||||
| la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; | ||||||
| la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; | ||||||
| la sorveglianza federale sulle società di gestione. | ||||||
| Sono salvi gli accordi internazionali. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 42 Condizioni |
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| Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: | ||||||
| sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; | ||||||
| hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; | ||||||
| sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; | ||||||
| concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; | ||||||
| offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; | ||||||
| lasciano presumere una gestione efficace ed economica. | ||||||
| Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 42 Condizioni |
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| Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: | ||||||
| sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; | ||||||
| hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; | ||||||
| sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; | ||||||
| concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; | ||||||
| offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; | ||||||
| lasciano presumere una gestione efficace ed economica. | ||||||
| Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 42 Condizioni |
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| Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: | ||||||
| sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; | ||||||
| hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; | ||||||
| sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; | ||||||
| concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; | ||||||
| offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; | ||||||
| lasciano presumere una gestione efficace ed economica. | ||||||
| Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 356 |
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| Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. | ||||||
| Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni. | ||||||
| Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti. | ||||||
| Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario. | ||||||