SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 42 Condizioni - 1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
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1 | Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
a | sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; |
b | hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; |
c | sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; |
d | concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; |
e | offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; |
f | lasciano presumere una gestione efficace ed economica. |
2 | Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 42 Condizioni - 1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
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1 | Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
a | sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; |
b | hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; |
c | sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; |
d | concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; |
e | offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; |
f | lasciano presumere una gestione efficace ed economica. |
2 | Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 42 Condizioni - 1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
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1 | Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
a | sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; |
b | hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; |
c | sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; |
d | concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; |
e | offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; |
f | lasciano presumere una gestione efficace ed economica. |
2 | Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 356 - 1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. |
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1 | Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. |
2 | Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni. |
3 | Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti. |
4 | Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario. |