SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 118 - Se sono stati venduti in blocco dei fondi costituiti in pegno separatamente (art. 108), il prezzo ricavato dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 108 - 1 Fondi costituiti in pegno separatamente possono essere venduti in blocco o per gruppi soltanto se costituiscono un'unità economica che non può essere smembrata senza forte diminuzione di valore.161 |
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1 | Fondi costituiti in pegno separatamente possono essere venduti in blocco o per gruppi soltanto se costituiscono un'unità economica che non può essere smembrata senza forte diminuzione di valore.161 |
1bis | Aste per ogni singolo fondo precederanno sempre le aste in blocco o per gruppi. I maggiori offerenti nell'asta per i singoli fondi restano vincolati fintanto che non ha avuto luogo l'asta in blocco o per gruppi. A seconda che il prezzo globale più elevato sia stato raggiunto con le singole aste o con l'asta in blocco o per gruppi, l'aggiudicazione sarà fatta a favore dei maggiori offerenti delle singole aste o dei maggiori offerenti dell'asta in blocco o per gruppi.162 |
2 | Questo modo di procedere sarà possibilmente indicato già nelle condizioni d'incanto e, in ogni caso, sarà comunicato agli astanti all'inizio dell'asta. |
3 | Le condizioni d'incanto indicheranno inoltre che la quota di riparto spettante a ogni fondo in seguito all'asta in blocco dovrà risultare almeno uguale all'offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell'ambito dell'asta singola.163 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 797 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno. |
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1 | Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno. |
2 | Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 816 - 1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. |
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1 | Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. |
2 | Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo. |
3 | Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 797 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno. |
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1 | Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno. |
2 | Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 134 - 1 Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. |
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1 | Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. |
2 | Esse vengono esposte nell'ufficio almeno dieci giorni prima dell'incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione. |