SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 840 - Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 840 - Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 972 - 1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. |
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1 | I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. |
2 | Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile. |
3 | Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 817 - 1 Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado. |
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1 | Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado. |
2 | I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 840 - Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 840 - Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 43 - 1 Il grado e l'importo di crediti pignoratizi iscritti nell'elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri. |
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1 | Il grado e l'importo di crediti pignoratizi iscritti nell'elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri. |
2 | Se più creditori partecipano al pignoramento, la contestazione dell'elenco degli oneri e il procedimento giudiziario che ne seguì non sono produttivi di effetti nei confronti dei creditori, che non hanno impugnato l'onere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 972 - 1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. |
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1 | I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. |
2 | Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile. |
3 | Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 840 - Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 43 - 1 Il grado e l'importo di crediti pignoratizi iscritti nell'elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri. |
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1 | Il grado e l'importo di crediti pignoratizi iscritti nell'elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell'elenco degli oneri. |
2 | Se più creditori partecipano al pignoramento, la contestazione dell'elenco degli oneri e il procedimento giudiziario che ne seguì non sono produttivi di effetti nei confronti dei creditori, che non hanno impugnato l'onere. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 112 - 1 Incassato integralmente il ricavo della vendita, l'ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente nè per il loro importo nè per il loro grado. |
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1 | Incassato integralmente il ricavo della vendita, l'ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente nè per il loro importo nè per il loro grado. |
2 | Lo stato di riparto, il conto delle spese (art. 20) e il conto-liquidazione dei redditi incassati saranno deposti per l'ispezione durante 10 giorni. Il deposito sarà comunicato per iscritto al debitore ed ai creditori non integralmente coperti coll'indicazione del dividendo loro spettante. |