SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 118 - Se sono stati venduti in blocco dei fondi costituiti in pegno separatamente (art. 108), il prezzo ricavato dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 118 - Se sono stati venduti in blocco dei fondi costituiti in pegno separatamente (art. 108), il prezzo ricavato dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. |