SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria - 1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima. |
|
1 | In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima. |
2 | Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106-108 se: |
a | la transazione è silente in merito; |
b | la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria - 1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima. |
|
1 | In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima. |
2 | Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106-108 se: |
a | la transazione è silente in merito; |
b | la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio. |