SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
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1 | Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
2 | Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 241 - 1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni. |
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1 | In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni. |
2 | Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione. |
3 | Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti. |
4 | Salvo clausola contraria nella convenzione matrimoniale, la modifica della ripartizione legale non si applica in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.236 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
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1 | Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
2 | Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 899 - 1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. |
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1 | I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. |
2 | Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
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1 | Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
2 | Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 249 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 202 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 202 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 19 - 1 La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
a | di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
b | di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. |
2 | Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. |
3 | Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. |