SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 241 - 1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 899 - 1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 248 - 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 249 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 202 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 202 - Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 19 - 1 La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
|
1 | La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
a | di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
b | di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. |
2 | Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. |
3 | Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. |