|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 194 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
||||||
| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
||||||
| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 499 |
||||||
| Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
||||||
| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
||||||
| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||