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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 6 Definizione |
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| È autore la persona fisica che ha creato l'opera. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 5 Opere non protette |
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| Non sono protetti dal diritto d'autore: [1] | ||||||
| le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali; | ||||||
| i mezzi di pagamento; | ||||||
| le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche; | ||||||
| i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate. | ||||||
| Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
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| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 47 Tariffa comune |
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| Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d'opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l'incasso. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione. | ||||||