SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 671 - 1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo. |
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1 | Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo. |
2 | Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato. |
3 | Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 702 - Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 686 - 1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
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1 | I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni. |
2 | Essi possono emanare ulteriori norme edilizie. |