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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
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| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
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| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
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| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 16 Prezzi |
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| I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 [1] sulla sorveglianza dei prezzi. | ||||||
| I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. | ||||||
| I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. | ||||||
| Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: | ||||||
| quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; | ||||||
| giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. | ||||||
| Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata [2] la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale stabilisce gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. [3] | ||||||
| Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione. [4] | ||||||
| La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: | ||||||
| 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; | ||||||
| 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. [6] | ||||||
| Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 al 31 dic. 2032 (RU 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [6] Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 5 Accesso alle prestazioni parziali |
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| I fornitori di servizi postali disciplinano mediante accordo un accesso non discriminatorio, trasparente e tempestivo alle loro prestazioni parziali. | ||||||