SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 36 Documenti e altri elementi da presentare - Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 32, l'Autorità intercantonale può chiedere al richiedente di inoltrare o mettere a disposizione in particolare i seguenti documenti ed elementi: |
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a | il nome e l'indirizzo del fornitore o del fabbricante, se non sono identici; |
b | i disegni e i progetti di componenti ed elementi utilizzati; |
c | i dati e le indicazioni tecniche sull'hardware e il software impiegati; |
d | il codice sorgente; |
e | i supporti di memorizzazione; |
f | un apparecchio o un accesso permanente al sistema che consenta di testare il gioco; |
g | la descrizione delle abilità che i giocatori devono possedere per poter realizzare una vincita; |
h | la descrizione degli elementi determinanti e decisivi per il gioco; |
i | i risultati di un numero sufficiente di giochi di prova, inclusa la statistica delle vincite. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 34 Comunicazione di modifiche successive del gioco - 1 L'organizzatore comunica all'Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato. |
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1 | L'organizzatore comunica all'Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato. |
2 | Egli può, in via eccezionale, comunicare all'autorità intercantonale una modifica del gioco soltanto a posteriori se, per motivi di sicurezza o per altri motivi imperativi, ha dovuto agire immediatamente. La comunicazione deve essere effettuata in tal caso senza indugio. |
3 | L'Autorità intercantonale verifica se la modifica comunicata può essere approvata nel quadro dell'autorizzazione di gioco già rilasciata e trasmette il risultato della sua verifica all'organizzatore. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 44 Presentazione dei conti - (art. 48 cpv. 2 LGD) |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 45 Liquidità - La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione stabilisce la propria liquidità in base ai rischi ai quali si espone in funzione delle poste accettate e dei giochi proposti. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 38 Scommesse sportive locali - (art. 35 cpv. 3 LGD) |
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1 | Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali: |
a | 200 franchi per una singola posta; |
b | 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione. |
2 | Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. |
3 | Per organizzatore e luogo d'organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all'anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 38 Scommesse sportive locali - (art. 35 cpv. 3 LGD) |
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1 | Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali: |
a | 200 franchi per una singola posta; |
b | 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione. |
2 | Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. |
3 | Per organizzatore e luogo d'organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all'anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 38 Scommesse sportive locali - (art. 35 cpv. 3 LGD) |
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1 | Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali: |
a | 200 franchi per una singola posta; |
b | 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione. |
2 | Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. |
3 | Per organizzatore e luogo d'organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all'anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 31 Collaborazione con organizzatori esteri di giochi di grande estensione - (art. 25 cpv. 3 LGD) |
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1 | L'Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di lotterie o scommesse sportive a collaborare con un organizzatore estero per lo svolgimento in comune di alcuni giochi di grande estensione se essa può garantire una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che: |
a | l'organizzatore estero dispone delle necessarie autorizzazioni per svolgere il gioco di grande estensione in questione nel suo Stato di sede o in altri Stati; |
b | l'organizzatore estero gode di buona reputazione; |
c | per come è concepito, il gioco non può essere svolto da solo con la stessa attrattiva per i giocatori, in particolare poiché richiede il cumulo delle poste di un numero particolarmente elevato di persone; |
d | il gioco è d'importanza strategica ed economica per lo sviluppo ulteriore dell'offerta di gioco; |
e | la partecipazione ai giochi in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera è gestita mediante il loro conto giocatori presso il richiedente; |
f | il richiedente ha concluso un contratto con l'organizzatore estero nel quale quest'ultimo può garantire uno svolgimento sicuro e trasparente del gioco; |
g | l'organizzatore estero blocca l'accesso in linea ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera a giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera. |
2 | Una collaborazione non può in nessun caso essere autorizzata, se l'organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste del GAFI o oggetto di sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi. |
3 | Il richiedente è responsabile anche nei confronti dell'Autorità intercantonale e dei suoi giocatori, come se svolgesse il gioco lui stesso. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 38 Scommesse sportive locali - (art. 35 cpv. 3 LGD) |
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1 | Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali: |
a | 200 franchi per una singola posta; |
b | 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione. |
2 | Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. |
3 | Per organizzatore e luogo d'organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all'anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 50 Gestione del conto giocatore - 1 Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall'organizzatore. Le poste del giocatore sono prelevate dal conto giocatore. |
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1 | Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall'organizzatore. Le poste del giocatore sono prelevate dal conto giocatore. |
2 | Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere trasferiti unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore. |
3 | Il giocatore può in ogni momento chiedere che l'insieme o parte del saldo attivo del suo conto giocatore sia trasferito sul suo conto di pagamento. I crediti di gioco gratuiti offerti dall'organizzatore non sono parte del saldo attivo. |
SR 935.511 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD) OGD Art. 52 Apertura provvisoria di un conto giocatore - 1 L'organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se: |
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1 | L'organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se: |
a | ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 48; |
b | ha constatato, fondandosi sulle indicazioni fornite dal giocatore, che le condizioni di cui all'articolo 47 capoverso 3 sono soddisfatte; |
c | ha accertato che il giocatore non figura nel registro dei giocatori esclusi; |
d | non vi è alcun indizio concreto che le informazioni fornite dal giocatore non siano conformi alla realtà. |
2 | Al più tardi un mese dopo l'apertura provvisoria, l'organizzatore verifica l'identità del giocatore conformemente all'articolo 49. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente. |
3 | Fintanto che il conto giocatore non è aperto definitivamente, il giocatore non può versarvi più di 1000 franchi né può riscuotere le sue vincite. |
4 | Se l'organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 capoverso 3, l'eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un'eventuale eccedenza è versata nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messa a disposizione per scopi d'utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione. |
SR 935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) LGD Art. 57 Mance e liberalità di altra natura - 1 Le mance destinate agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest'ultima le amministra in via separata e informa in modo trasparente gli impiegati e i giocatori sulla chiave di ripartizione. |
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1 | Le mance destinate agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest'ultima le amministra in via separata e informa in modo trasparente gli impiegati e i giocatori sulla chiave di ripartizione. |
2 | È vietato versare liberalità di altra natura agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi. |