410 A Staatsrechuiche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze,

' . 1 BG nicht. Aber auch die Befürchtung der VorTtlkttndfschsigbehördh
es möchten die Eheleute aHediger die Reiurî rentin überreden, aus die
ausbedungene Entschadtgnng zu weg-Fähten, kann die Bevormundung nicht
rechtfertigen Nach den Ven kann nicht angenommen werden, dass die
tRekurrentm beim set-: lust dieser Entschädigung der Gefahr kunfngen
Notstavndesd a; Egesetzt wäre: die Rekurrentjn selbst ist nach dem
Zeugntsse e emeindepräsidenten von Wintersingen arbeitsam und iper-MIVV;
dass damit gerechnet werden darf, sie set Im Stande, mit rdek ihren
Unterhalt zu bestreiten; für das Kind sollte aber dnrch en Vertrag,
den die Armenbehörde mit den Cheleuten Hedtgelr1 gieschlossen hat, doch
wohl in hinreichender Wetse gesorgt sengt gl er diesen Umständen braucht
nicht geprusta zu werdensxyobl Te St; nahme der kantonalen Behörden,
es mochten die he en e' g; diger die Rekurrentin zum Verzicht auf die
Geltendmachung dthe Forderung bewegen, auf aktenmasskger Grundlage beruhe
un ur das Bundesgericht Verbindlich sei-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: . Der Rekurs wird gutgeheissen
und der Beschluss des, Regterungsrates betreffend die Entmündigung
der Rekurrentm vom 27. März 1909 aufgehoben.V. Schuldbetreibung und
Konkurs. Poursuite pour dettes et failli'ee.

Vergl. Nr. 51 Crw. 2, Nr. 75 Erw. 2 u. 5.Vl. Organisation der
Bundesrechispflege. N° 67. 411

VI. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire federale.

67. Sentenza del 3 marzo 1909 nella causa Rizzi.

Inammissihilità di un ricorso di diritto pubblico per pretesa vio-lazione
dell'art. 8 della Convenzione dell'Aia 12 giugno 1902 sul divorzio e
pretesa violazione dell'art. 4 CF, in casi in cui le questioni sollevate
Siano suscettibili di ricorso civile (appello). Ca- rattere cli diritto
federale (311.56 LOGF) della disposizione contenuta all'art. 8 della
detta Convenzione.

1° A Rizzi Enrico, italiano d'origine, da Milano, ma lomiciliato da
lunghi anni in Bellinzona e cola ammogliatosi il 29 novembre 1890
con Matilde Domeniconi da Lugano, veniva con decreto del Gonsiglio
federale 24 maggio 1907 accordada l'autorizzazione a farci ammettere
come cittadino svizzero in un comune e cantone della Confederazione,
ed in base a tale atto accordata la cittadinanza comunale di Anressio &
ticinese, quest'ultima con decreto granconsigliere 12 giugno 1907. Detta
cittadinanza veniva estesa, oltre che al potente, ai di lui quattro figli
Armando, Enrico, Annita e Giuseppema non alla moglie Matilde, che veniva
esclusa nel decreto del Consiglio federale perchè legalmente separata
dal marito . In realtà fra, i coniugi suddetti era già stata promossa
azione di divorzio in data che non risulta esattamente dall'incarto ed
il Tribunale distrettuale di Bellinzona, con sentenza 12 gennaio 1898,
passata in cosa giudicata, pronunciava la separazione di letto e di mensa
fra i coniugi prefati. Successivamente avveniva una riconciliazione fra
gli stessi. La moglie ritornava a convivere col marito e vi restava Sino
al principio del 1905. Nel corso di quell'anno abbandonava il domicilio
coniugale e trasferivasi all'estero con certo Gritti Francesco, col
quale sembra convivere attualmente in Milano. Il marito, acquistata la
cittadinanza svizzera, intentava perciò di nuovo azione di divorzio in
data 16 luglio 1807,

412 A. Staetsreclitliche Entscheidungen. li. Abschnitt. Bundesgesetze.

azi0ne alla quale aderiva anche la moglie e che veniva accolta dal
Tribunale di Bellinzona-Riviera con giudizio 7 settembre 1907 . Ma su
appello del Procuratore pubblico della ginn'sdizione sopracenerina, il
Tribunale di appello del Ticino annullava la sentenza di prima istanza e
dichiarava l'azione di divorzio irricevibile. Questa decisione del giudice
di appello è motivata essenzialmente sul disposto dell'art. 8 della
Convenzione internazionale dell'Aia 12 giugno 1902 il quale, previsto
il caso di domande di divorzio fra coniugi di nazionalità differente,
dispone che èse i coniugi non sono della stessa nazionalità, la loro
ultima legisiazione comune dovra, per l'applicazione degli articoli
precedenti, essere considerata come loro legge nazionale . Ora,
aggiunge il Tribunale di appello, la moglie Rizzi è rimasta a tenore
del decreto del Consigiio federale di nazionalità italiana; la legge che
regola i rapporti matrimoniali dei due coniugi e quindi quella italiana,
e Siccome la stessa non ammette, come è noto, l'istituto del divorzio,
non può una Simile domanda venire formulata in virtù dell'art. 1 della
succitata convenzione.

2° È contro questo giudizio in data 21 settembre 1908 che Rizzi Enrico
insorge in via di ricamo di diritto pubblico al Tribunal federale,
conchindendo all'annullazione del giudizio suddetto ed al rinvio
degli atti per una decisione ulteriore, in appoggio Specialmente delle
considerazioni seguenti.

La sentenza 12 giugno 1898 del Tribunale distrettnale di Bellinzona
essere nulla, perchè in Isvizzera accendo la vigente legislazione non
può essere domandata nè decretata la separazione di letto e di mensa
in modo definitivo. Poi susseguentemente a questa sentenza, i coniugi
Rizzi si riconciliarono e convissero di nuovo insieme procreando due
altri figli, Annita, nel 10 giugno 1802, e Giuseppe, nel 12 giugno 1904,
che furono ammessi alla cittadinanza svizzera nel decreto del Consiglio
federale. Non si comprende quindi come questi abbia potuto escluderne
la mogiie Siccome da lui" legalmente separate .

La nostra legge federale sullo stato civile ammette il divorzio. Essendo
il Rizzi cittadino svizzero, domiciliato daVl. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 67. 413

oltre un ventennio nel Ticino ed essendo pure la di lui moglie d'origine
svizzera, attinente di Lugano, sono applicabili in concreto le leggi
svizzere. Non si può trattare il Rizzi differentemente dagli altri
svizzeri; togliendogli il diritto a domandare il divorzio, gli si crea una
posizione inferiore a quella degli altri cittadini e si crea in sue odio
e pregiudizio una enorme disparità di trattamento in urto all'art. 4 CF.

L'art. 56 della legge sullo stato civile dispone bensi, circa i matrimoni
tra forestieri, che l'istanza per divorzio non può essere ammessa,
se non quando viene provato che lo Stato a cui i coniugi appartengono
riconoscerà il giudizio che sarà pronunciato. Ma secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (ved. fra altre la sentenza 5 giugno 1901 nella
causa Kessler c. Tschank), questo dispositivo trova la una applicazione
solo nel caso in cui entrambi i coniugi siano forestieri.

E neppure è invocabile l'art. 8 della Convenzione internazionale dell'Aia,
essendo i coniugi Rizzi entrambi svizzeri, il marito per l'acquieto della
naturalizzazione e la moglie per la sna origine od attinenza. D'altronde
la moglie segue sempre lo stato e condizione del marito; questo e canone
di diritto pubblico.

3° Nella sua risposta, la sigra Matilde Rizzi dichiara di associarsi al
ricorso. Da parte sna, il Tribunale di appello rinvia semplicemente ai
motivati della querelata sentenza.

In diritto :

1. La ricevibilità del ricorso, come ricorso di diritto pubblico, in una
canna di divorzio, quindi di diritto civile, e contro una sentenza della
Corte superiore cantonale, statuente sul merito della domanda, vale a
dire sulia ammissibilita materiale della proposta azione di divorzio,
non su una semplice questione d'ordine o di procedura (ved. art. 58
della Legge org. giud. feci.), dipende anzitutto dal vedere se sulle
questioni sollevate nel ricorso potevasi l'attore appellare in via di
ricorso di diritto civile al Tribunale federale, 0 con altre parole,
stante l'esistenza degli altri requisiti legali già accennati per
l'ammissibilità dell'appello, causa di natura civile (art. 56) e sentenza
di merito di un istanza superiore (art. 58),

414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

se si verifica anche l'ultimo degli estremi voluti della legge
org. giud. fed., vale a dire se le questioni proposte nel ricorso
sono di natura da doversi decidere in base al diritto federale. Chè,
qualsiasi interpretazione voglia darsi anche al disposto dell'art. 182
della legge fed. org. giud., statuente che non si fa luogo a ricorso
di diritto pubblico contro decisioni di autorità cantonali che violino
delle leggi civili o penali federali , e quand'anche la pratica del
Tribunale federale sia costante nell'ammettere la possibilità di un
ricorso di diritto pubblico, anche contemporaneamente all'appello, su
questioni di diritto pubblico che non possono essere sollevate in via di
ricorso di diritto civile, certo è che non può essere ammesso in cause
di diritto civile un ricorso di diritto pubblico in luogo e vece del
rimedio principale di legge dell'appello, qualora le questioni sollevate
Siano per loro natura tali da poter essere vagliate e decise dal giudice
civile. Su questo punto non vi è nessuna divergenza ne fra gli autori,
nè nella pratica di questa Corte. (Ved. racc. uff. 27 p. I, pag. 182.)

2. La ricevibilità del ricorso dipende quindi in realta'. dal vedere
se la questione dell'applicabilità della regola inscritta all'art. 8
della Convenzione dell'Aia 12 giugno 1902 Sia da considerare come
una questions di diritto federale a sensi dell'art. 56 della legge
org. giud. fed. Chè su questo punto di questione convergono in ultima
analisi tutte le adduzioni del ricorso. Esso fa bensi capo anche ad
una pretesa posposizione o violazione dei diritti del ricorrente quale
eittadino svizzero, in quanto gli viene negato il diritto al divorzio
sancito dalla legislazione federale e quindi ad una pretesa disuguaglianza
davanti la legge o lesione dell'art. 4 CF. Ma va da sè che anche questo
appoggio del ricorso non viene e non può essere accampato dal ricorrente
che in relazione e come conseguenza dell'affermata inapplicabilita
del disposto dell'art. 8 della Convenzione dell'Aia, potendosi forse
parlare di una disuguaglianza effettiva, ma non di una disuguaglianza
d'ordine incostituzionale davanti alla legge in casi in cui la detta
disuguaglianza o disParità di trattamento risulti dal-VI. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 67. 415

l'applicazione di una norma voluta e sancita espressamente dal
legislatore. Alle quali norme vanno naturalmente equiparate senz'altro
quelle risultanti dell'applicazione di una convenzione internazionale.

Cosi del pari il ricorrente sembra voler contestare nel proprio rioorso
l'attendibilità della premessa di fatto dal quale è partito il giudice
cantonale, che Sia cioè la moglie dell'attore da considerarsi tuttora come
di nazionalità italiana. E questa oontestazione viene da lui sollevata
tanto a riguardo dell'attinenza svizzera originaria della convenuta,
quanto a riguardo di un preteso errore incorso nel decreto 24 maggio 1907
del Consiglio federale. Ma su quest'ultirno punto è appena il caso di
osservare che, data anche l'esistenza di un Simile errore, non sarebbe
nel compito costituzionale di questo giudice, nè come Corte di diritto
pubblico, nè come Corte di diritto civile di rettificarlo.

E quanto alla prima allegazione, è affatto evidente, tanto in base
al diritto svizzero, quanto in base al diritto italiano, che la Sigm
Rizzi, svizzera d'origine, ha perduto la propria nazionalità unendosi in
matrimonio con un attinente di un altro Stato, cosi che per riacquistare
la propria nazionalità originaria, avrebbe dovuto essere inglobata
nell'acquisto fatto posteriormente dal marito di questa nazionalita. Non
può quindi a questi appoggi del ricorso (che non vengono del reato
invocati che accessoriamente, non fatti oggetti di conclusione formale),
attribuirsi un valore intrinseco Speciale (a parte la questione della loro
proponibilita anche in un ricorso di diritto civile), e come unica base
sostanziale del ricorso rimane unicamente la questione dell'applicabilita
del disposto dell'art. 8 della Convenzione succitata.

3. Ora, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, devonsi le
norme sancite in materia civile in trattati internazionali, in ispecie
quelle contenute nella Convenzione internazionale dell'Aia del 12 giugno
1902, considerarsi indubbiamente come parti integranti del diritto
federale, e ciò tanto nel caso, che non è qui il caso di disoutere,
che si vogliano le stesse riguardare come aventi carattere di vere e

416 A. Staatsrechtliche Entseheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

proprie disposizioni materiali di diritto interno, come al pronunciato
del Tribunale federale, racc. uff. vol. 33 II, pag. 483, quanto
nel caso che non si attribuisca loro se non un carattere di norme
internazionali, destinate ad appianire iconflitti che potrebbere insorgere
dall'applîcazione unilaterale del diritto interno ed attinenti di un altro
Stato. Tanto nell'uno, quanto nell'altro case, le norme contenute nella
Convenzione internazionale dell'Aia, in ispecie quelle dell'art. 8, sono
da considerarsi non come regole defluenti da un diritto estero e quindi
non soggette al giudicato di questa Corte, a sensi dell'art.. 56 LO,
ma come regole di diritto internazionale, accettate e promulgate dalle
competenti Autorità federali e quindi da equipararsi nella loro portata e
valore giuridico e territoriale alle altre norme legislative ammesse dai
poteri federali. Come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare a più
riprese, nessun dubbio venne mai proposto a riguardo dell'applicazione
dell'art. 56 LO per ciò che concerne le convenzioni internazionali sulla
protezione della proprietà industriale, letteraria od artistica. La
possibilità di un appello non venne mai contestata per cause di tal
genere. Ora lo stessosi valore deve anche attribuirsi alla Convenzione
dell'Aia regolante i confiitti in materia di matrimonio {ved. in questo
senso anche il messaggio del Consiglio federale, pag. 886).

Nel caso concreto, trattasi poi in modo Speciale non della questione più
complessa di vedere in qual sense debba riguardarsi l'applicazione,
prevista eventualmente all'art. 2 della Convenzione, del diritto
patrio di un attinente straniero (ved.. la sentenza già... sopracitata,
racc. ufl'. 33 II, pag. 483), ma solo di esaminare se, data la nazionalità
italiana dell'uno dei coniugi, (questione risolta per questa Corte dal
decreto delConsiglio federale e che in ogni caso avrebbe esse pure,
come punto pregiudiziale, potuto sollevarsi davanti il giudice civile),
sia state dall'istanza superiore cantonale declinato a ragione od a torto
l'esarne della proposta azione di divorzio in relazione agli art. 8 e 1
della più volte citata Convenzione, vale a dire se in forza dei disposti
suddetti di questa Convenzione sia stata pronunciata o meno a ragione
l'inammissibilità ma-Vl. Organisation der Bundesrechlspflege. N° 68. 417

teriale di un'azione di divorzio, stante la deficienza di questo istituto
nella legislazione patria dell'uno dei conuigi. Ora non vi e nessun
dubbio che detta questione sarebbe stata suscettibile di un ricorso di
diritto civile.

Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia:

bsiliîon si entra in materia sul ricorso per titolo di irricevi1 a.

68. guten vom 9. Juni 1909 in Sachen Caronte gegen Regierungsrat des
{piantone Hchaffhausen

Inkompetenz des Buadesgerichts zur Behandlun ' s g emes Raku-mes we
en Verletzung derRecIrtsgleec-'hheit anld'ssléch der Hand/tabula!) des
zagaataedsgesetzes Festen-e der vailzieiwnden Behördm, insbesondere
durch Auslseg/îmg non Art. 7 desselèen in dem Sinne, dass Adelsprädikate
von c weizersz-rgem in dea Ziuilstassadsre is! 'finden dürfen. g em
keine Aufnahme

,A. Der Rekurrent isf am 28. April 1851, als Sohn des Ritters Gugert von
Jttendorf, im Grossherzogtums Baden geboren worden Am 5. März 1869 ist
ihm durch Papst Pinè IX der Titel eines Grafen verliehen worden. Später,
in den Jahren 1877 und 1878, erwarb er das Bürger-recht der Gemeinde
Bibern und des Kantons Schaffhausen und erfolgte seine Eintragung in das
Standesregister als Anton Heinrich Gugeri, Graf von Carpine. Am 8. Mai
1904 bestätigte der König von Italien dem Rekurrenten den Titel eines
Grafen von Carr-ine. Am 24.Dezember 1904 erlaubte der Regierungsrat des
Kantons Schafshausen dem heutigen Rekurrenten, in der Namenssührung die
Worte Heinrich Gugert wegzulassen und fortan nur den Namen Anton Gras
von Carpine zu führen. Dieser Beschluss wurde im Zivilstandsregister
vorgemerkt.

B. Anlässlich einer Ordensverleihung an den heutiqu Rekurrenten erkundigte
sich die Regierung von OstreichYUngarn beim schweizerischen Bundesrat
darüber, ob der Rekurrent berech-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 35 I 411
Data : 27. März 1909
Pubblicato : 31. Dezember 1909
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 35 I 411
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 410 A Staatsrechuiche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze, ' . 1 BG nicht.


Parole chiave
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