|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 47 |
||||||
| L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. | ||||||
| È fatta salva l'azione penale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 47 |
||||||
| L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. | ||||||
| È fatta salva l'azione penale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 316 |
||||||
| Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. | ||||||
| L'articolo 307 è applicabile per analogia. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 202 |
||||||
| Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||