SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 39 - 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
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1 | Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
2 | Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: |
1 | i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte; |
2 | lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; |
3 | i nomi; |
4 | i diritti di attinenza cantonali e comunali; |
5 | la cittadinanza nazionale. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 25 - Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se: |
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a | vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata; |
b | non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e |
c | non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
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1 | Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. |
2 | Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 199 - Se l'istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l'esecuzione sono regolati dalla presente legge. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 199 - Se l'istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l'esecuzione sono regolati dalla presente legge. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 33 - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio. |
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1 | Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio. |
2 | In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalità, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti (art. 129 segg.). |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 26 - È data la competenza dell'autorità estera se: |
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a | una disposizione della presente legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio; |
b | in caso di controversie patrimoniali, le parti, con pattuizione valida secondo la presente legge, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha pronunciato la decisione; |
c | in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio; |
d | in caso di domanda riconvenzionale, l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 39 - Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30b - 1 Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
|
1 | Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
2 | Il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro. |
3 | La dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. |
4 | Occorre il consenso del rappresentante legale se: |
1 | il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età; |
2 | il dichiarante è sotto curatela generale; o |
3 | l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 39 - 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
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1 | Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
2 | Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: |
1 | i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte; |
2 | lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; |
3 | i nomi; |
4 | i diritti di attinenza cantonali e comunali; |
5 | la cittadinanza nazionale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 39 - 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
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1 | Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
2 | Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: |
1 | i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte; |
2 | lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; |
3 | i nomi; |
4 | i diritti di attinenza cantonali e comunali; |
5 | la cittadinanza nazionale. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 8 Dati documentati - I seguenti dati sulla persona sono tenuti e documentati nel registro dello stato civile: |
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a | nomi: |
a1 | cognome, |
a2 | cognome prima del matrimonio, |
a3 | nomi, |
a4 | altri nomi ufficiali; |
b | sesso: maschile/femminile; |
c | nascita: |
c1 | data, |
c2 | ora, |
c3 | luogo, |
c4 | nati morti; |
d | stato civile: |
d1 | stato: celibe o nubile; coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato; in unione domestica registrata/unione domestica sciolta giudizialmente/ unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a una dichiarazione di scomparsa, |
d2 | data; |
e | morte: |
e1 | data, |
e2 | ora, |
e3 | luogo; |
f | stato di vita: vivo, deceduto, disperso, nato morto, sconosciuto; |
g | genitori: |
g1 | cognome dei genitori, |
g2 | nomi dei genitori, |
g3 | altri nomi ufficiali dei genitori; |
h | genitori adottivi: |
h1 | cognome dei genitori adottivi, |
h2 | nomi dei genitori adottivi, |
h3 | altri nomi ufficiali dei genitori adottivi; |
i | cittadinanza svizzera/cittadinanza cantonale/luogo di attinenza: |
i1 | data: valida a partire da/valida fino a, |
i2 | motivo dell'acquisto, |
i3 | annotazione del motivo dell'acquisto, |
i4 | motivo della perdita, |
i5 | annotazione del motivo della perdita; |
j | dati relativi alla relazione: |
j1 | tipo: vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione, |
j2 | data: valida a partire da/valida fino a, |
j3 | motivo dello scioglimento. |
SR 143.1 Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) - Legge sui documenti d'identità LDI Art. 1 Documenti d'identità - 1 Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per ogni tipo di documento. |
|
1 | Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per ogni tipo di documento. |
2 | I documenti d'identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità del titolare. |
3 | Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari. |
SR 143.1 Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) - Legge sui documenti d'identità LDI Art. 2 Contenuto del documento d'identità - 1 Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: |
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1 | Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: |
a | cognome ufficiale; |
b | nome(i); |
c | sesso; |
d | data di nascita; |
e | luogo d'origine; |
f | cittadinanza; |
g | statura; |
h | firma; |
i | fotografia; |
j | autorità di rilascio; |
k | data del rilascio; |
l | data di scadenza della validità; |
m | numero e tipo di documento. |
2 | I dati secondo le lettere a-d, f, k-m, figurano sul documento d'identità anche in forma elettronicamente leggibile. |
2bis | Il documento d'identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi 1, 3, 4 e 5.5 |
2ter | Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d'identità sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.6 Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza microchip.7 |
2quater | Il documento d'identità può inoltre contenere un'identità elettronica utilizzabile a scopi d'autenticazione, di firma e di criptaggio.8 |
3 | Il documento d'identità può contenere limitazioni della validità. |
4 | Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte o un cognome dell'unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.9 |
5 | Su domanda, il documento d'identità per minorenni può contenere i nomi dei rappresentanti legali. |
SR 143.1 Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) - Legge sui documenti d'identità LDI Art. 11 Sistema d'informazione - 1 L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:34 |
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1 | L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:34 |
a | autorità di rilascio e servizio preposto all'allestimento del documento d'identità; |
b | luogo di nascita; |
c | altri luoghi d'origine; |
d | nomi dei genitori; |
e | data del primo e del nuovo rilascio, modifiche dei dati contenuti nel documento d'identità; |
f | iscrizioni inerenti al blocco, al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento d'identità; |
g | iscrizioni inerenti alle misure di protezione di minorenni o persone sotto curatela generale riferite al rilascio di documenti; |
h | firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni; |
i | iscrizioni inerenti alla perdita e all'annullamento della cittadinanza; |
j | particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196136 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196337 sulle relazioni consolari. |
2 | Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d'identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo.38 |
SR 143.11 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) - Ordinanza sui documenti d'identità ODI Art. 10 Richiamo e controllo dei dati personali - 1 L'autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 LDI. Se questo non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d'origine o al registro delle famiglie. |
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a | cognome(i) e nome(i) della persona richiedente; |
b | sesso; |
c | luogo e data di nascita; |
d | cognome(i) e nome(i) dei genitori; |
e | cittadinanza; |
f | luogo o luoghi d'origine; |
g | stato di vita; |
h | numero AVS22. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30b - 1 Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
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1 | Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
2 | Il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro. |
3 | La dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. |
4 | Occorre il consenso del rappresentante legale se: |
1 | il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età; |
2 | il dichiarante è sotto curatela generale; o |
3 | l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30b - 1 Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
|
1 | Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
2 | Il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro. |
3 | La dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. |
4 | Occorre il consenso del rappresentante legale se: |
1 | il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età; |
2 | il dichiarante è sotto curatela generale; o |
3 | l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30b - 1 Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
|
1 | Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
2 | Il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro. |
3 | La dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. |
4 | Occorre il consenso del rappresentante legale se: |
1 | il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età; |
2 | il dichiarante è sotto curatela generale; o |
3 | l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
|
1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
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1 | La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. |
2 | L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. |
3 | Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
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1 | Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. |
2 | La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: |
a | non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; |
b | la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; |
c | una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento. |
3 | Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40 - Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
|
1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 30b - 1 Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
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1 | Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. |
2 | Il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro. |
3 | La dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. |
4 | Occorre il consenso del rappresentante legale se: |
1 | il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età; |
2 | il dichiarante è sotto curatela generale; o |
3 | l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 40a - Gli articoli 37-40 si applicano per analogia al sesso di una persona. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali - 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |