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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 115 Assistenza agli indigenti |
||||||
| Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 115 Assistenza agli indigenti |
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| Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 1 |
||||||
| La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. | ||||||
| Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. | ||||||
| L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 2014 [1] sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari [2] della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] RS 195.1 [2] RS 142.31,855.1 [3] Nuovo testo giusta il n. III 6 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723, 2379). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 1 |
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| La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. | ||||||
| Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. | ||||||
| L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 2014 [1] sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari [2] della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] RS 195.1 [2] RS 142.31,855.1 [3] Nuovo testo giusta il n. III 6 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723, 2379). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 14 Obbligo del Cantone di domicilio [1] |
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| Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995). [2] Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 4 |
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| La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. | ||||||
| L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 9 In genere |
||||||
| Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. [1] | ||||||
| In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. | ||||||
| L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 5 [1] |
||||||
| La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 9 In genere |
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| Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. [1] | ||||||
| In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. | ||||||
| L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
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| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
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| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
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| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 9 In genere |
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| Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. [1] | ||||||
| In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. | ||||||
| L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
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| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
||||||
| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 4 |
||||||
| La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. | ||||||
| L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
||||||
| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 9 In genere |
||||||
| Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. [1] | ||||||
| In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. | ||||||
| L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 9 In genere |
||||||
| Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. [1] | ||||||
| In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. | ||||||
| L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
||||||
| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 11 |
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| Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. | ||||||
| Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. | ||||||
|
RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 13 Casi d'urgenza |
||||||
| Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 12 Principio |
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| L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. | ||||||
| Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. [1] | ||||||
| Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 851.1 LAS Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza Art. 7 [1] Minorenni |
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| Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori. [2] | ||||||
| Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive. [3] | ||||||
| Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: | ||||||
| alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; | ||||||
| al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; | ||||||
| all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; | ||||||
| al suo luogo di dimora, negli altri casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). [2] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [4] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||