SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 115 Assistenza agli indigenti - Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 115 Assistenza agli indigenti - Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 1 - 1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
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1 | La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
2 | Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. |
3 | L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 1 - 1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
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1 | La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
2 | Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. |
3 | L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 14 - 1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio. |
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1 | Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio. |
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SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 4 - 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
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1 | La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
2 | L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 5 - La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 4 - 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
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1 | La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
2 | L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 13 Casi d'urgenza - 1 Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.21 |
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1 | Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.21 |
2 | ...22 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
|
1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
|
1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |