SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 115 Assistenza agli indigenti - Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 115 Assistenza agli indigenti - Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 1 - 1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
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1 | La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
2 | Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. |
3 | L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 1 - 1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
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1 | La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera. |
2 | Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni. |
3 | L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 14 - 1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio. |
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1 | Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio. |
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SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 4 - 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
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1 | La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
2 | L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 5 - La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 4 - 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
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1 | La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. |
2 | L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 9 In genere - 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
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1 | Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17 |
2 | In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. |
3 | L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 11 - 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
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1 | Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. |
2 | Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 13 Casi d'urgenza - 1 Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.21 |
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1 | Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.21 |
2 | ...22 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 12 Principio - 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
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1 | L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. |
2 | Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19 |
3 | Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20 |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |
SR 851.1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) - Legge federale sull'assistenza LAS Art. 7 Minorenni - 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
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1 | Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13 |
2 | Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14 |
3 | Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: |
a | alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; |
b | al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; |
c | all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro; |
d | al suo luogo di dimora, negli altri casi. |