|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
||||||
| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
||||||
| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
||||||
| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
|
RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 19 |
||||||
| Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. | ||||||
| Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. | ||||||
| L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: | ||||||
| al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; | ||||||
| alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 19 |
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| Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. | ||||||
| Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. | ||||||
| L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: | ||||||
| al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; | ||||||
| alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 19 |
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| Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. | ||||||
| Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. | ||||||
| L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: | ||||||
| al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; | ||||||
| alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
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| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
||||||
| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
|
RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 19 |
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| Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. | ||||||
| Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. | ||||||
| L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: | ||||||
| al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; | ||||||
| alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Art. 19 |
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| Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. | ||||||
| Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. | ||||||
| L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: | ||||||
| al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; | ||||||
| alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||