SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 823.11 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento LC Art. 12 Obbligo d'autorizzazione - 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
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1 | I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
2 | Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. |
3 | Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. |
SR 823.111 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento OC Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito - (art. 12 cpv. 1 LC) |
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1 | È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. |
2 | È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se: |
a | il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; |
b | il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice; |
c | l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.19 |
3 | La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: |
a | la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o |
b | la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.20 |
4 | Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 41 - 1 L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
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1 | L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
2 | I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione. |
3 | Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 3 - La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l'articolo 3a:9 |
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a | agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose; |
b | al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali; |
c | agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; |
d | ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente; |
e | ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti; |
f | ai lavoratori a domicilio; |
g | ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale; |
h | ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 195414 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 41 - 1 L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
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1 | L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
2 | I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione. |
3 | Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 41 - 1 L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
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1 | L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
2 | I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione. |
3 | Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 823.11 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento LC Art. 12 Obbligo d'autorizzazione - 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
|
1 | I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
2 | Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. |
3 | Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 394 - 1 Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
|
1 | Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato. |
2 | I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato. |
3 | Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso. |
SR 823.111 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento OC Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito - (art. 12 cpv. 1 LC) |
|
1 | È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. |
2 | È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se: |
a | il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; |
b | il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice; |
c | l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.19 |
3 | La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: |
a | la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o |
b | la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.20 |
4 | Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21 |
SR 823.11 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento LC Art. 12 Obbligo d'autorizzazione - 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
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1 | I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
2 | Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. |
3 | Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. |
SR 823.111 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento OC Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito - (art. 12 cpv. 1 LC) |
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1 | È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. |
2 | È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se: |
a | il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; |
b | il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice; |
c | l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.19 |
3 | La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: |
a | la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o |
b | la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.20 |
4 | Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 4 - 1 La legge non é applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.20 |
|
1 | La legge non é applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.20 |
2 | In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge é applicabile solo a queste. |
3 | Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralità. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 359 - 1 Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
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1 | Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro. |
2 | Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. |
3 | L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 823.11 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento LC Art. 12 Obbligo d'autorizzazione - 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
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1 | I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. |
2 | Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. |
3 | Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. |
SR 823.111 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento OC Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito - (art. 12 cpv. 1 LC) |
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1 | È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. |
2 | È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se: |
a | il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; |
b | il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice; |
c | l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.19 |
3 | La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: |
a | la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o |
b | la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.20 |
4 | Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.21 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 1 - 1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
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1 | La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.5 |
2 | La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge. |
3 | La legge é applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 2 - 1 La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
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1 | La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:6 |
a | alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; |
b | alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; |
c | alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; |
d | alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano; |
e | alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; |
f | alle aziende di pesca; |
g | alle economie domestiche private. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza. |
3 | Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. |
4 | Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.8 |