SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 37 Diritti di cittadinanza - 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. |
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1 | Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. |
2 | Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61a Spazio formativo svizzero - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. |
2 | La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. |
3 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: |
|
a | si sia integrato con successo; |
b | si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e |
c | non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
|
1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 2 Effetto del riconoscimento - 1 Il riconoscimento certifica che: |
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1 | Il riconoscimento certifica che: |
a | gli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero sono equivalenti tra loro; |
b | i rispettivi cicli di maturità liceale soddisfano i requisiti minimi; |
c | le prescrizioni riguardanti le misure cantonali sono soddisfatte. |
2 | Gli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per: |
a | studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica; |
b | essere ammessi agli esami federali per portare a termine una formazione universitaria ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 3 Basi per la verifica dell'equivalenza - 1 Le basi per la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento sono costituite dai requisiti minimi per i cicli di maturità liceale previsti dalla presente ordinanza e dai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un piano quadro degli studi. |
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1 | Le basi per la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento sono costituite dai requisiti minimi per i cicli di maturità liceale previsti dalla presente ordinanza e dai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un piano quadro degli studi. |
2 | In particolare, si fa riferimento ai requisiti minimi del piano quadro degli studi per quanto riguarda: |
a | gli ambiti di apprendimento e le competenze disciplinari nelle discipline fondamentali; |
b | le direttive per la scelta degli ambiti di apprendimento e per le competenze disciplinari nelle materie dell'ambito a scelta; |
c | le competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari; |
d | l'integrazione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze interdisciplinari e l'interdisciplinarità; |
e | il lavoro di maturità. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 5 Scuole di maturità - Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 37 Diritti di cittadinanza - 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. |
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1 | Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. |
2 | Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
|
1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 9 Condizioni formali - 1 La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente: |
|
1 | La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente: |
a | è titolare di un permesso di domicilio; e |
b | dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda. |
2 | Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: |
|
a | si sia integrato con successo; |
b | si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e |
c | non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: |
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a | si sia integrato con successo; |
b | si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e |
c | non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
|
1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
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1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
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1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
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1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: |
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a | si sia integrato con successo; |
b | si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e |
c | non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
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1 | La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. |
3 | Essa agevola la naturalizzazione: |
a | degli stranieri della terza generazione; |
b | dei fanciulli apolidi.6 |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
|
1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
|
1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 7 - 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
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1 | L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10 |
2 | La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. |
3 | Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: |
a | è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; |
b | beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; |
c | non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; |
d | non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; |
e | non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11 |
4 | Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12 |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
|
1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 3 Basi per la verifica dell'equivalenza - 1 Le basi per la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento sono costituite dai requisiti minimi per i cicli di maturità liceale previsti dalla presente ordinanza e dai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un piano quadro degli studi. |
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1 | Le basi per la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento sono costituite dai requisiti minimi per i cicli di maturità liceale previsti dalla presente ordinanza e dai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un piano quadro degli studi. |
2 | In particolare, si fa riferimento ai requisiti minimi del piano quadro degli studi per quanto riguarda: |
a | gli ambiti di apprendimento e le competenze disciplinari nelle discipline fondamentali; |
b | le direttive per la scelta degli ambiti di apprendimento e per le competenze disciplinari nelle materie dell'ambito a scelta; |
c | le competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari; |
d | l'integrazione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze interdisciplinari e l'interdisciplinarità; |
e | il lavoro di maturità. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 5 Scuole di maturità - Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale. |
SR 413.11 Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM) - Ordinanza sulla maturità ORM Art. 5 Scuole di maturità - Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61a Spazio formativo svizzero - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. |
2 | La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. |
3 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 141.01 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) - Ordinanza sulla cittadinanza OCit Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche - (art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) |
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1 | Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. |
2 | Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: |
a | parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre; |
b | ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; |
c | ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure |
d | produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. |
3 | La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |