SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 37 Valutazione della grande invalidità - 1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
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1 | La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
2 | La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: |
a | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; |
b | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o |
c | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
3 | La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: |
a | è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; |
b | necessita di una sorveglianza personale permanente; |
c | necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; |
d | a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure |
e | è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
4 | Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 9 Grande invalidità - È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 13 Domicilio e dimora abituale - 1 Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile15. |
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1 | Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile15. |
2 | Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive16 per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 37 Valutazione della grande invalidità - 1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
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1 | La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
2 | La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: |
a | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; |
b | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o |
c | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
3 | La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: |
a | è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; |
b | necessita di una sorveglianza personale permanente; |
c | necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; |
d | a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure |
e | è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
4 | Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 37 Valutazione della grande invalidità - 1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
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1 | La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
2 | La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: |
a | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; |
b | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o |
c | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
3 | La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: |
a | è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; |
b | necessita di una sorveglianza personale permanente; |
c | necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; |
d | a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure |
e | è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
4 | Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 37 Valutazione della grande invalidità - 1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
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1 | La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
2 | La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: |
a | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; |
b | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o |
c | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
3 | La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: |
a | è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; |
b | necessita di una sorveglianza personale permanente; |
c | necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; |
d | a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure |
e | è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
4 | Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42ter Importo - 1 Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS273. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero. |
|
1 | Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS273. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero. |
2 | L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.274 |
3 | L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.275 Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quater Diritto - 1 Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
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1 | Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
a | percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4; |
b | vivono a casa propria; e |
c | sono maggiorenni. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
3 | Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 66bis - 1 L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a-d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961287 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.288 |
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1 | L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a-d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961287 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.288 |
2 | Gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.289 |
3 | È considerata istituto ai sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.290 |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25a Definizione di istituto - 1 È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. |
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1 | È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. |
2 | Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI123 è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.124 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 35ter Istituti - 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
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1 | Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all'assistenza o alla cura degli assicurati in cui l'assicurato: |
a | non è responsabile dell'esercizio della forma di alloggio collettivo; |
b | non è libero di decidere a quali prestazioni d'aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o |
c | deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. |
2 | Le istituzioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all'articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. |
3 | Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d'aiuto da quest'ultimo sono equiparate agli istituti. |
4 | Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l'assicurato: |
a | può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita; |
b | può condurre una vita autonoma e responsabile; e |
c | può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative. |
5 | Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 37 Valutazione della grande invalidità - 1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
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1 | La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. |
2 | La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: |
a | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; |
b | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o |
c | di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
3 | La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: |
a | è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; |
b | necessita di una sorveglianza personale permanente; |
c | necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; |
d | a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure |
e | è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. |
4 | Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
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1 | Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: |
a | non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; |
b | non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure |
c | rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. |
2 | L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219 |
3 | È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221 |