SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 95 Raccolta di dati personali - 1 I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
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1 | I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
2 | Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 95 Raccolta di dati personali - 1 I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
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1 | I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
2 | Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento - 1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
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1 | Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
2 | La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 103. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199449 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.51 |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 95 Raccolta di dati personali - 1 I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
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1 | I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso. |
2 | Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento - 1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
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1 | Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
2 | La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 103. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199449 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.51 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 73 Obbligo del segreto - 1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall'autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale. |
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1 | I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall'autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale. |
2 | Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l'articolo 292 CP25, obbligare l'accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 97 Diritti d'informazione durante la pendenza del procedimento - Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 94 Restituzione - 1 La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. |
|
1 | La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. |
2 | L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso. |
3 | L'istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità competente lo accorda. |
4 | Sull'istanza di restituzione decide l'autorità penale in procedura scritta. |
5 | I capoversi 1-4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
|
1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
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1 | Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
2 | Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
3 | I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
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1 | Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
2 | Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
3 | I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
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1 | Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
2 | Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
3 | I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
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1 | Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |
2 | Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
3 | I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
|
1 | Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
2 | Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento. |
3 | Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale. |
4 | Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. |
5 | L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. |
6 | Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
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1 | Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
2 | Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento. |
3 | Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale. |
4 | Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. |
5 | L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. |
6 | Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
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1 | Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
2 | Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento. |
3 | Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale. |
4 | Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. |
5 | L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. |
6 | Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
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1 | Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
2 | Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento. |
3 | Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale. |
4 | Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. |
5 | L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. |
6 | Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione. |