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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1 |
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| Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. | ||||||
| Tale manifestazione può essere espressa o tacita. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 19 |
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| L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. | ||||||
| Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
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| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 5 Compiti |
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| La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale. | ||||||
| Entro questo ambito la Banca nazionale ha i seguenti compiti: | ||||||
| approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero; | ||||||
| garantire l'approvvigionamento in numerario; | ||||||
| agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario; | ||||||
| gestire le riserve monetarie; | ||||||
| contribuire alla stabilità del sistema finanziario. | ||||||
| La Banca nazionale partecipa alla cooperazione monetaria internazionale. In questo contesto collabora con il Consiglio federale in virtù della pertinente legislazione. | ||||||
| La Banca nazionale fornisce servizi bancari alla Confederazione. In questo ambito opera su mandato dei servizi federali competenti. | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 17 Scopo e campo d'applicazione |
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| Le banche sono tenute a mantenere riserve minime per agevolare il buon funzionamento del mercato monetario. | ||||||
| La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento all'obbligo di mantenere riserve minime se la loro attività minaccia di ostacolare fortemente l'attuazione della politica monetaria. | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 18 Modalità |
||||||
| La Banca nazionale stabilisce l'aliquota delle riserve minime che le banche devono mediamente mantenere in un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto presso la Banca nazionale che le banche detengono in franchi svizzeri. | ||||||
| L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni da depositi revocabili della clientela (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime. [1] | ||||||
| La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento delle riserve minime su base consolidata. | ||||||
| Le banche forniscono periodicamente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte. | ||||||
| La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 18 Modalità |
||||||
| La Banca nazionale stabilisce l'aliquota delle riserve minime che le banche devono mediamente mantenere in un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto presso la Banca nazionale che le banche detengono in franchi svizzeri. | ||||||
| L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni da depositi revocabili della clientela (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime. [1] | ||||||
| La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento delle riserve minime su base consolidata. | ||||||
| Le banche forniscono periodicamente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte. | ||||||
| La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). | ||||||
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RS 951.131 OBN Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale Art. 13 Attivi computabili |
||||||
| Per l'adempimento dell'obbligo di mantenere riserve minime sono computabili i seguenti attivi delle banche espressi in franchi svizzeri: a. monete circolanti (senza monete commemorative e d'investimento) al 100 per cento b. banconote al 100 per cento c. avere in conto giro presso la Banca nazionale al 100 per cento | ||||||
|
RS 951.131 OBN Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale Art. 14 [1] Impegni determinanti |
||||||
| Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle banche espressi in franchi svizzeri: | ||||||
| gli impegni risultanti da titoli del mercato monetario che non sono classificabili né come impegni nei confronti di banche né come impegni nei confronti della clientela e sono esigibili entro tre mesi; | ||||||
| gli impegni a vista o esigibili entro tre mesi nei confronti di banche; | ||||||
| gli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela, senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata; | ||||||
| altri impegni risultanti da depositi della clientela a vista o esigibili entro tre mesi (call money inclusa); | ||||||
| gli impegni risultanti da obbligazioni di cassa esigibili entro tre mesi; | ||||||
| ... | ||||||
| Non sono determinanti per il calcolo gli impegni nei confronti di banche tenute esse stesse a mantenere riserve minime conformemente agli articoli 17 e 18 della LBN. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| I termini utilizzati nel capoverso 1 lettere a-e si riferiscono alle prescrizioni della FINMA in materia di presentazione dei conti [5]. [6] | ||||||
| Non sono determinanti per il calcolo delle riserve minime gli impegni nei confronti della Banca nazionale. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O della BNS del 7 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3023). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O della BNS dell'11 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 232). [3] Abrogata dal n. I dell'O della BNS del 31 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3909). [4] Abrogato dal n. I dell'O della BNS del 31 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3909). [5] O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili - banche. [6] Introdotto dal n. I dell'O della BNS del 2 lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4627). [7] Introdotto dal n. I dell'O della BNS del 2 lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4627). | ||||||
|
RS 951.131 OBN Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale Art. 15 Importo delle riserve minime e adempimento delle esigenze di riserve minime |
||||||
| Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento. [1] | ||||||
| Le esigenze di riserve minime devono essere adempiute mediamente nel rispettivo periodo di riferimento dal 20 di ogni mese al 19 del mese successivo. | ||||||
| La media di cui al capoverso 2 è calcolata in base al rapporto tra la somma degli attivi secondo l'articolo 13 al momento della chiusura dei conti e il numero dei giorni civili del periodo di riferimento. Per i sabati, le domeniche e i giorni festivi vengono inseriti le consistenze dell'ultimo giorno feriale precedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O della BNS dell'11 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 232). | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 9 Relazioni con operatori del mercato finanziario |
||||||
| Per adempiere i compiti di politica monetaria secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale può: | ||||||
| gestire conti rimunerati e conti non rimunerati di banche e di altri operatori del mercato finanziario e accettare in custodia valori patrimoniali; | ||||||
| aprire conti presso banche e altri operatori del mercato finanziario; | ||||||
| operare sui mercati finanziari, acquistando o vendendo (a pronti contanti o a termine) crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi oppure concludendo operazioni di mutuo sugli stessi; | ||||||
| emettere o riscattare (a pronti contanti o a termine) obbligazioni fruttifere proprie, come pure prodotti derivati su crediti, valori mobiliari e metalli preziosi ai sensi della lettera c; | ||||||
| effettuare operazioni di credito con banche e altri operatori del mercato finanziario, purché i mutui siano coperti da garanzie sufficienti; | ||||||
| detenere e amministrare i valori patrimoniali enumerati nel presente articolo. | ||||||
| La Banca nazionale stabilisce le condizioni generali alle quali stabilisce le relazioni di cui al capoverso 1. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
||||||
| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
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| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
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| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
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| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 314 |
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| Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto. | ||||||
| Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali. | ||||||
| Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 312 |
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| Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 313 |
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| Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. | ||||||
| In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. | ||||||