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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie |
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| Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. | ||||||
| In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento. | ||||||
| In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito. | ||||||
| In caso di giudizio di rinvio l'autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
||||||
| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
||||||
| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 95 Definizioni |
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| Sono spese giudiziarie: | ||||||
| le spese processuali; | ||||||
| le spese ripetibili. | ||||||
| Sono spese processuali: | ||||||
| gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione; | ||||||
| gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia); | ||||||
| le spese dell'assunzione delle prove; | ||||||
| le spese di traduzione e interpretariato; | ||||||
| le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300). | ||||||
| Sono spese ripetibili: | ||||||
| le spese necessarie; | ||||||
| le spese per la rappresentanza professionale in giudizio; | ||||||
| in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 107 Ripartizione secondo equità |
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| Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: | ||||||
| l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile; | ||||||
| una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio; | ||||||
| si tratta di una causa del diritto di famiglia; | ||||||
| si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata; | ||||||
| la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti; | ||||||
| altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. | ||||||
| In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore. [1] | ||||||
| Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 108 Spese giudiziarie inutili |
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| Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie |
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| Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. | ||||||
| In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento. | ||||||
| In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito. | ||||||
| In caso di giudizio di rinvio l'autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
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| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
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| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
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| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 108 Spese giudiziarie inutili |
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| Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 313 Appello incidentale |
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| Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. | ||||||
| L'appello incidentale decade se: | ||||||
| l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 242 [1] Causa divenuta priva d'oggetto per altri motivi |
||||||
| Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 242 [1] Causa divenuta priva d'oggetto per altri motivi |
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| Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 107 Ripartizione secondo equità |
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| Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: | ||||||
| l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile; | ||||||
| una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio; | ||||||
| si tratta di una causa del diritto di famiglia; | ||||||
| si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata; | ||||||
| la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti; | ||||||
| altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. | ||||||
| In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore. [1] | ||||||
| Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 107 Ripartizione secondo equità |
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| Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: | ||||||
| l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile; | ||||||
| una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio; | ||||||
| si tratta di una causa del diritto di famiglia; | ||||||
| si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata; | ||||||
| la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti; | ||||||
| altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. | ||||||
| In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore. [1] | ||||||
| Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 107 Ripartizione secondo equità |
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| Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: | ||||||
| l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile; | ||||||
| una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio; | ||||||
| si tratta di una causa del diritto di famiglia; | ||||||
| si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata; | ||||||
| la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti; | ||||||
| altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. | ||||||
| In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore. [1] | ||||||
| Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 106 Principi di ripartizione |
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| Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. | ||||||
| In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. | ||||||
| Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||