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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 2 Definizione e scopo degli assegni familiari |
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| Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 6 Divieto di cumulare gli assegni |
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| Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all'articolo 7 capoverso 2. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari |
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| Danno diritto agli assegni familiari: | ||||||
| i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile [1]; | ||||||
| i figliastri; | ||||||
| gli affiliati; | ||||||
| i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
||||||
| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 836.21 OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) Art. 7 [1] Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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| Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. | ||||||
| Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età. [2] | ||||||
| I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS [3] o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
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| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
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| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
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| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 12 Ordinamento applicabile |
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| Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro. [1] | ||||||
| I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse. [2] | ||||||
| I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 13 Domicilio e dimora abituale |
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| Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [1]. | ||||||
| Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive [2] per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
||||||
| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 25 [1] |
||||||
| Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. | ||||||
| Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 25 [1] |
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| Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. | ||||||
| Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 24 |
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| Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. | ||||||
| Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 25 [1] |
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| Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. | ||||||
| Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 13 Domicilio e dimora abituale |
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| Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [1]. | ||||||
| Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive [2] per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 25 [1] |
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| Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. | ||||||
| Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 7 Concorso di diritti |
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| Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: | ||||||
| la persona che esercita un'attività lucrativa; | ||||||
| la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; | ||||||
| la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; | ||||||
| la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; | ||||||
| la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. | ||||||
| Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||