SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 4 Calcolo secondo la durata dell'operazione - 1 Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
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1 | Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
2 | Ogni frazione di mezz'ora conta per una mezz'ora. |
3 | La durata dell'operazione dev'essere indicata nel verbale relativo all'operazione. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 4 Calcolo secondo la durata dell'operazione - 1 Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
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1 | Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
2 | Ogni frazione di mezz'ora conta per una mezz'ora. |
3 | La durata dell'operazione dev'essere indicata nel verbale relativo all'operazione. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 42 Altre iscrizioni - La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
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1 | La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
2 | Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 41 Ritiro di un'esecuzione e cancellazione di un attestato di carenza beni - La registrazione del ritiro di un'esecuzione e la cancellazione di un attestato di carenza beni sono esenti da tassa. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 42 Altre iscrizioni - La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 42 Altre iscrizioni - La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 13 Spese in generale - 1 Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.8 |
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1 | Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.8 |
2 | Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. |
3 | Non devono essere rimborsate: |
a | le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; |
b | le spese generali di telecomunicazione; |
c | fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; |
d | ... |
e | le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. |
4 | Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto.12 |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 9 Stesura di atti - 1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
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1 | La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: |
a | 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; |
b | 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. |
1bis | bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2 |
2 | La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. |
3 | L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. |
4 | Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
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1 | La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
2 | Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 4 Calcolo secondo la durata dell'operazione - 1 Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
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1 | Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
2 | Ogni frazione di mezz'ora conta per una mezz'ora. |
3 | La durata dell'operazione dev'essere indicata nel verbale relativo all'operazione. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
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1 | La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. |
2 | Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 4 Calcolo secondo la durata dell'operazione - 1 Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
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1 | Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta. |
2 | Ogni frazione di mezz'ora conta per una mezz'ora. |
3 | La durata dell'operazione dev'essere indicata nel verbale relativo all'operazione. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 16 Precetto esecutivo - 1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
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1 | La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: |
2 | La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. |
3 | La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. |
4 | La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. |