SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
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1 | Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
2 | L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. |
3 | L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 795 - 1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l'usura. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 795 - 1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l'usura. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 101 Contenuto dell'iscrizione - 1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
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1 | I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
2 | L'iscrizione riporta: |
a | la designazione con un numero o una lettera; |
b | il tipo di diritto di pegno immobiliare; |
c | in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale; |
d | la designazione del creditore secondo l'articolo 90 capoverso 1 o la designazione «Portatore»; |
e | la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell'interesse garantito dal pegno conformemente all'articolo 818 capoverso 2 CC; |
f | per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno; |
g | la data dell'iscrizione nel libro giornale; |
h | il rimando al documento giustificativo. |
3 | Nell'iscrizione può essere inserito un rimando a un'annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 854 - 1 Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 849 - 1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall'iscrizione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria documentale, quelle risultanti dal titolo. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 846 - 1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 793 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.648 |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 138 - 1 L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima. |
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1 | L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima. |
2 | Il bando contiene: |
1 | il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto; |
2 | l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto; |
3 | l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario. |
3 | Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.287 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
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1 | Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
2 | L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. |
3 | L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
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SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |