SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | ai beni nucleari; |
b | agli impianti nucleari; |
c | alle scorie radioattive: |
c1 | prodotte in impianti nucleari, o |
c2 | fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP). |
2 | Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: |
a | i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare; |
b | gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive; |
c | beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità. |
3 | Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza - 1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
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1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 2 Definizioni - 1 Ai fini della presente ordinanza si intende per: |
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1 | Ai fini della presente ordinanza si intende per: |
a | situazione di esposizione pianificata: una situazione di esposizione che si verifica per il funzionamento pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da attività umane che modificano le vie d'esposizione causando un'esposizione o un'esposizione potenziale dell'essere umano o dell'ambiente; |
b | situazione di esposizione di emergenza: una situazione di esposizione dovuta a un'emergenza secondo l'articolo 132; |
c | situazione di esposizione esistente: una situazione di esposizione già presente quando si deve prendere una decisione sul suo controllo e che non richiede o non richiede più provvedimenti immediati; si tratta in particolare di siti e di oggetti radiologicamente contaminati, di radon, di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché di contaminazione a lungo termine in seguito a un'emergenza; |
d | esposizione professionale: l'esposizione dovuta a un'attività professionale: un'esposizione professionale può interessare lavoratori dipendenti e indipendenti, apprendisti e studenti; |
e | esposizione medica: l'esposizione di pazienti o individui asintomatici a scopi diagnostici o terapeutici con l'obiettivo di migliorarne la salute nonché l'esposizione di persone che assistono i pazienti a titolo non professionale e di persone che partecipano a progetti di ricerca sull'essere umano; |
f | esposizione della popolazione: ogni esposizione di persone, escluse le esposizioni professionali e mediche; |
g | periti in radioprotezione: periti secondo l'articolo 16 LRaP che possiedono le conoscenze specialistiche, la formazione e l'esperienza in radioprotezione necessarie per garantire la protezione efficace dell'essere umano e dell'ambiente; i periti sono impiegati per l'attuazione delle prescrizioni imposte dalla legge contenute nelle istruzioni sulla radioprotezione aziendali e per il loro controllo all'interno dell'azienda; |
h | materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (NORM3): materiali con radionuclidi presenti in natura che non contengono sostanze radioattive artificiali; i materiali in cui le concentrazioni di attività dei radionuclidi presenti in natura sono state modificate involontariamente mediante determinati processi sono considerati anch'essi NORM; i radionuclidi presenti in natura arricchiti intenzionalmente per sfruttarne la radioattività non sono più considerati NORM; |
i | radiazione ionizzante: il trasferimento di energia mediante particelle od onde elettromagnetiche con una lunghezza d'onda di 100 nm o inferiore, in grado di ionizzare direttamente o indirettamente un atomo o una molecola; |
j | livello di allontanamento (LL): il valore che esprime il limite dell'attività specifica di un materiale al di sotto del quale la manipolazione di questo materiale non è più soggetta all'obbligo di licenza, quindi non è sottoposta alla vigilanza; i valori sono specificati nell'allegato 3 colonna 9; |
k | livello di licenza (LA): il valore che esprime il limite dell'attività assoluta di un materiale al di sopra del quale la sua manipolazione è soggetta all'obbligo di licenza; i valori sono specificati nell'allegato 3 colonna 10 e non si applicano ai NORM; |
m | vincolo: valore definito in base a un limite, il cui superamento conduce a un certo tipo di misure e il cui rispetto garantisce anche il rispetto del limite corrispondente; i vincoli per la contaminazione dell'aria (CA) e per la contaminazione superficiale (CS) sono specificati nell'allegato 3 colonne 11 e 12; |
n | sorgente di radiazioni: materiale radioattivo o impianto in grado di emettere radiazioni ionizzanti; |
o | materiale: iperonimo per sostanze, miscele di sostanze e materiali solidi, liquidi o gassosi e prodotti finali e oggetti prodotti da essi; |
p | materiale radioattivo: materiale che contiene radionuclidi, è attivato o contaminato con radionuclidi e soddisfa i seguenti presupposti: |
p1 | la sua manipolazione è soggetta all'obbligo di licenza e alla vigilanza conformemente alla legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare, |
p2 | la sua manipolazione non è esente dall'obbligo di licenza e dalla vigilanza conformemente alla legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare; |
q | sostanza radioattiva: sinonimo di «materiale radioattivo»; |
r | sorgente radioattiva: materiale radioattivo impiegato con lo scopo di sfruttarne la radioattività; |
s | sorgente radioattiva sigillata: una sorgente radioattiva, costruita in modo tale da impedire la fuoriuscita di sostanze radioattive in condizioni normali ed escludendo così l'eventualità di una contaminazione; |
t | sorgente radioattiva non sigillata: una sorgente radioattiva che non soddisfa i requisiti di una sorgente radioattiva sigillata; |
u | materiale radioattivo orfano: materiale radioattivo che non è più sotto il controllo del suo proprietario o del titolare della licenza; |
v | impianti: forma abbreviata di «impianti generatori di radiazioni ionizzanti». Per impianti s'intendono dispositivi e apparecchi che servono a generare radiazioni fotoniche o corpuscolari. |
2 | Nella presente ordinanza si applicano inoltre: |
a | le definizioni di cui agli articoli 5-7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 e 175; |
b | le definizioni prettamente tecniche di cui all'allegato 1 e le definizioni delle dosi di cui all'allegato 4. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 2 Scopo della protezione d'emergenza - La protezione d'emergenza si prefigge di: |
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a | proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali; |
b | assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti; |
c | limitare le conseguenze di un evento. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 6 Pianificazione e preparazione - 1 I compiti che gli esercenti d'impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell'ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d'emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione. |
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1 | I compiti che gli esercenti d'impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell'ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d'emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione. |
2 | Gli esercenti d'impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti: |
a | determinano i criteri per l'allerta e l'allarme in un regolamento d'emergenza. A tal fine si attengono alla direttiva dell'IFSN; |
b | garantiscono che l'IFSN, la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente quando i criteri per il lancio di un'allerta o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti; |
c | tengono pronta in ogni momento un'organizzazione per i casi d'emergenza dotata di personale e di materiale adeguato; |
d | garantiscono la formazione dei membri dell'organizzazione d'emergenza; |
e | tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati; |
f | tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente. Per termine di sorgente s'intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l'andamento temporale del rilascio; |
g | svolgono regolarmente esercitazioni di emergenza, comprese le esercitazioni di emergenza generali, sotto la sorveglianza dell'IFSN; |
h | predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con: |
h1 | l'IFSN, |
h2 | la CENAL, |
h3 | i servizi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d'emergenza 1. |
3 | Per l'adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d'emergenza. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 11 UFPP - Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d'emergenza, oltre a quelli definiti nell'OSMFP8 e nell'OPPop9, l'UFPP ha in particolare i seguenti compiti:10 |
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a | disciplina le disposizioni per l'intervento, coinvolgendo i partner della protezione d'emergenza; |
b | fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l'adempimento dei loro compiti; |
c | elabora, coinvolgendo i partner della protezione d'emergenza, le disposizioni per l'evacuazione della popolazione; |
d | coordina l'informazione della popolazione; |
e | coordina la pianificazione e la preparazione di provvedimenti di protezione d'emergenza in collaborazione con i Cantoni; |
f | d'intesa con i partner della protezione d'emergenza, effettua ogni due anni un'esercitazione di emergenza generale; |
g | elabora disposizioni che servono da base per la pianificazione degli interventi dei Cantoni. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 12 Gruppo Difesa - 1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d'emergenza, il gruppo Difesa ha in particolare i seguenti compiti: |
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1 | Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d'emergenza, il gruppo Difesa ha in particolare i seguenti compiti: |
a | definisce tramite istruzioni le basi affinché l'esercito possa essere impiegato a titolo sussidiario per il trasporto di materiale e coinvolge a tal fine i partner della protezione d'emergenza; |
b | definisce mediante istruzioni la partecipazione di formazioni o membri dell'esercito alle esercitazioni relative al trasporto aereo e stradale di materiale. |
2 | In caso di evento, mette a disposizione, nell'ambito della chiamata del servizio d'appoggio emessa dai servizi competenti, la necessaria capacità per il trasporto stradale e aereo di materiale. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
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a | per la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio e l'esercizio di impianti nucleari vanno utilizzati procedimenti, materiali di lavorazione, tecniche, strutture e protocolli organizzativi sperimentati o di elevata qualità comprovata; questo si applica in particolare ai settori della pianificazione, della fabbricazione, della verifica, della direzione d'esercizio, della sorveglianza, della manutenzione, della garanzia di qualità, della valutazione delle esperienze, della disposizione ergonomica come pure della formazione e del perfezionamento; |
b | qualora il funzionamento si allontani dal regime di normale esercizio, l'impianto deve reagire secondo un comportamento per quanto possibile autoregolante e poco sensibile agli errori; a tal scopo dev'essere pianificato per quanto possibile un comportamento caratterizzato da sicurezza inerente; per sicurezza inerente s'intende lo stato in cui un sistema tecnico funziona in modo sicuro di per sé ossia senza sistemi ausiliari; |
c | per tenere sotto controllo gli incidenti, l'impianto dev'essere progettato in modo tale che non possano verificarsi ricadute radiologiche inammissibili nei suoi dintorni; al riguardo vanno previsti sistemi di sicurezza passivi e attivi; |
d | per evitare incidenti che possono liberare sostanze radioattive in quantità pericolose, occorre inoltre adottare misure preventive e lenitive in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 2 Definizioni - 1 Ai fini della presente ordinanza si intende per: |
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1 | Ai fini della presente ordinanza si intende per: |
a | situazione di esposizione pianificata: una situazione di esposizione che si verifica per il funzionamento pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da attività umane che modificano le vie d'esposizione causando un'esposizione o un'esposizione potenziale dell'essere umano o dell'ambiente; |
b | situazione di esposizione di emergenza: una situazione di esposizione dovuta a un'emergenza secondo l'articolo 132; |
c | situazione di esposizione esistente: una situazione di esposizione già presente quando si deve prendere una decisione sul suo controllo e che non richiede o non richiede più provvedimenti immediati; si tratta in particolare di siti e di oggetti radiologicamente contaminati, di radon, di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché di contaminazione a lungo termine in seguito a un'emergenza; |
d | esposizione professionale: l'esposizione dovuta a un'attività professionale: un'esposizione professionale può interessare lavoratori dipendenti e indipendenti, apprendisti e studenti; |
e | esposizione medica: l'esposizione di pazienti o individui asintomatici a scopi diagnostici o terapeutici con l'obiettivo di migliorarne la salute nonché l'esposizione di persone che assistono i pazienti a titolo non professionale e di persone che partecipano a progetti di ricerca sull'essere umano; |
f | esposizione della popolazione: ogni esposizione di persone, escluse le esposizioni professionali e mediche; |
g | periti in radioprotezione: periti secondo l'articolo 16 LRaP che possiedono le conoscenze specialistiche, la formazione e l'esperienza in radioprotezione necessarie per garantire la protezione efficace dell'essere umano e dell'ambiente; i periti sono impiegati per l'attuazione delle prescrizioni imposte dalla legge contenute nelle istruzioni sulla radioprotezione aziendali e per il loro controllo all'interno dell'azienda; |
h | materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (NORM3): materiali con radionuclidi presenti in natura che non contengono sostanze radioattive artificiali; i materiali in cui le concentrazioni di attività dei radionuclidi presenti in natura sono state modificate involontariamente mediante determinati processi sono considerati anch'essi NORM; i radionuclidi presenti in natura arricchiti intenzionalmente per sfruttarne la radioattività non sono più considerati NORM; |
i | radiazione ionizzante: il trasferimento di energia mediante particelle od onde elettromagnetiche con una lunghezza d'onda di 100 nm o inferiore, in grado di ionizzare direttamente o indirettamente un atomo o una molecola; |
j | livello di allontanamento (LL): il valore che esprime il limite dell'attività specifica di un materiale al di sotto del quale la manipolazione di questo materiale non è più soggetta all'obbligo di licenza, quindi non è sottoposta alla vigilanza; i valori sono specificati nell'allegato 3 colonna 9; |
k | livello di licenza (LA): il valore che esprime il limite dell'attività assoluta di un materiale al di sopra del quale la sua manipolazione è soggetta all'obbligo di licenza; i valori sono specificati nell'allegato 3 colonna 10 e non si applicano ai NORM; |
m | vincolo: valore definito in base a un limite, il cui superamento conduce a un certo tipo di misure e il cui rispetto garantisce anche il rispetto del limite corrispondente; i vincoli per la contaminazione dell'aria (CA) e per la contaminazione superficiale (CS) sono specificati nell'allegato 3 colonne 11 e 12; |
n | sorgente di radiazioni: materiale radioattivo o impianto in grado di emettere radiazioni ionizzanti; |
o | materiale: iperonimo per sostanze, miscele di sostanze e materiali solidi, liquidi o gassosi e prodotti finali e oggetti prodotti da essi; |
p | materiale radioattivo: materiale che contiene radionuclidi, è attivato o contaminato con radionuclidi e soddisfa i seguenti presupposti: |
p1 | la sua manipolazione è soggetta all'obbligo di licenza e alla vigilanza conformemente alla legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare, |
p2 | la sua manipolazione non è esente dall'obbligo di licenza e dalla vigilanza conformemente alla legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare; |
q | sostanza radioattiva: sinonimo di «materiale radioattivo»; |
r | sorgente radioattiva: materiale radioattivo impiegato con lo scopo di sfruttarne la radioattività; |
s | sorgente radioattiva sigillata: una sorgente radioattiva, costruita in modo tale da impedire la fuoriuscita di sostanze radioattive in condizioni normali ed escludendo così l'eventualità di una contaminazione; |
t | sorgente radioattiva non sigillata: una sorgente radioattiva che non soddisfa i requisiti di una sorgente radioattiva sigillata; |
u | materiale radioattivo orfano: materiale radioattivo che non è più sotto il controllo del suo proprietario o del titolare della licenza; |
v | impianti: forma abbreviata di «impianti generatori di radiazioni ionizzanti». Per impianti s'intendono dispositivi e apparecchi che servono a generare radiazioni fotoniche o corpuscolari. |
2 | Nella presente ordinanza si applicano inoltre: |
a | le definizioni di cui agli articoli 5-7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 e 175; |
b | le definizioni prettamente tecniche di cui all'allegato 1 e le definizioni delle dosi di cui all'allegato 4. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 28 Obbligo della licenza - È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque: |
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a | manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze; |
b | fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti; |
c | applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo - 1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: |
|
1 | Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: |
a | trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle come scorie radioattive; |
b | trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che possono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire una messa in servizio non autorizzata. |
2 | Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare. |
3 | L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi. |
4 | L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 28 Obbligo della licenza - È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque: |
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a | manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze; |
b | fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti; |
c | applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo - 1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: |
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1 | Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: |
a | trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle come scorie radioattive; |
b | trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che possono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire una messa in servizio non autorizzata. |
2 | Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare. |
3 | L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi. |
4 | L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 3 Disposizioni complementari - In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare: |
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a | per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 20038 sull'energia nucleare; |
b | per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 19839 sulla responsabilità civile in materia nucleare; |
c | per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | ai beni nucleari; |
b | agli impianti nucleari; |
c | alle scorie radioattive: |
c1 | prodotte in impianti nucleari, o |
c2 | fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP). |
2 | Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: |
a | i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare; |
b | gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive; |
c | beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità. |
3 | Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | ai beni nucleari; |
b | agli impianti nucleari; |
c | alle scorie radioattive: |
c1 | prodotte in impianti nucleari, o |
c2 | fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP). |
2 | Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: |
a | i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare; |
b | gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive; |
c | beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità. |
3 | Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 6 Pianificazione e preparazione - 1 I compiti che gli esercenti d'impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell'ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d'emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione. |
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1 | I compiti che gli esercenti d'impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell'ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d'emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione. |
2 | Gli esercenti d'impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti: |
a | determinano i criteri per l'allerta e l'allarme in un regolamento d'emergenza. A tal fine si attengono alla direttiva dell'IFSN; |
b | garantiscono che l'IFSN, la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente quando i criteri per il lancio di un'allerta o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti; |
c | tengono pronta in ogni momento un'organizzazione per i casi d'emergenza dotata di personale e di materiale adeguato; |
d | garantiscono la formazione dei membri dell'organizzazione d'emergenza; |
e | tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati; |
f | tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente. Per termine di sorgente s'intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l'andamento temporale del rilascio; |
g | svolgono regolarmente esercitazioni di emergenza, comprese le esercitazioni di emergenza generali, sotto la sorveglianza dell'IFSN; |
h | predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con: |
h1 | l'IFSN, |
h2 | la CENAL, |
h3 | i servizi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d'emergenza 1. |
3 | Per l'adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d'emergenza. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 2 Scopo della protezione d'emergenza - La protezione d'emergenza si prefigge di: |
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a | proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali; |
b | assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti; |
c | limitare le conseguenze di un evento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
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a | per la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio e l'esercizio di impianti nucleari vanno utilizzati procedimenti, materiali di lavorazione, tecniche, strutture e protocolli organizzativi sperimentati o di elevata qualità comprovata; questo si applica in particolare ai settori della pianificazione, della fabbricazione, della verifica, della direzione d'esercizio, della sorveglianza, della manutenzione, della garanzia di qualità, della valutazione delle esperienze, della disposizione ergonomica come pure della formazione e del perfezionamento; |
b | qualora il funzionamento si allontani dal regime di normale esercizio, l'impianto deve reagire secondo un comportamento per quanto possibile autoregolante e poco sensibile agli errori; a tal scopo dev'essere pianificato per quanto possibile un comportamento caratterizzato da sicurezza inerente; per sicurezza inerente s'intende lo stato in cui un sistema tecnico funziona in modo sicuro di per sé ossia senza sistemi ausiliari; |
c | per tenere sotto controllo gli incidenti, l'impianto dev'essere progettato in modo tale che non possano verificarsi ricadute radiologiche inammissibili nei suoi dintorni; al riguardo vanno previsti sistemi di sicurezza passivi e attivi; |
d | per evitare incidenti che possono liberare sostanze radioattive in quantità pericolose, occorre inoltre adottare misure preventive e lenitive in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 20 Condizioni per il rilascio della licenza d'esercizio - 1 La licenza d'esercizio è rilasciata se: |
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1 | La licenza d'esercizio è rilasciata se: |
a | il richiedente è proprietario dell'impianto nucleare; |
b | le disposizioni dell'autorizzazione di massima e della licenza di costruzione sono rispettate; |
c | è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; |
d | l'impianto e l'esercizio previsto corrispondono alle esigenze della sicurezza nucleare interna e esterna; |
e | le esigenze poste al personale e all'organizzazione possono essere adempiute; |
f | vi sono misure atte ad assicurare la qualità dell'insieme delle attività dell'esercizio; |
g | sono state allestite le misure di protezione in caso di emergenza; |
h | vi è la protezione assicurativa prevista dalla legge federale del 18 marzo 198311 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
2 | La licenza d'esercizio può essere rilasciata contemporaneamente alla licenza di costruzione se già in tale momento le condizioni per un esercizio sicuro possono essere valutate definitivamente. |
3 | Con l'autorizzazione del Dipartimento, il proprietario di un reattore nucleare può immagazzinare materiali nucleari nel suo impianto prima che la licenza d'esercizio sia rilasciata. Per questa autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 20-24. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 17 Sorveglianza dell'ambiente - 1 Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare. |
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1 | Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare. |
2 | Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza. |
3 | Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
|
1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
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1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
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1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
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1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
|
1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 18 Valori limite d'immissione - 1 Ai fini della sorveglianza dell'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta. |
|
1 | Ai fini della sorveglianza dell'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta. |
2 | Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi. |
3 | Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
|
1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
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1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 7 Evento - In caso di evento gli esercenti d'impianti nucleari hanno i seguenti compiti: |
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a | analizzano l'evento in relazione al pericolo che può costituire per la popolazione; |
b | adottano opportuni provvedimenti per gestire l'evento e per limitare le conseguenze sul personale e sulla popolazione; |
c | informano tempestivamente l'IFSN e la CENAL. Informano inoltre i servizi cantonali di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera h numero 3 in caso di: |
c1 | incidente con decorso rapido ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 20205 sulla protezione della popolazione (OPPop), |
c2 | adempimento dei criteri per il lancio dell'allerta e dell'allarme ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a; |
d | determinano tempestivamente il termine di sorgente e lo comunicano all'IFSN. |
SR 732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) - Ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE Art. 8 Pianificazione e preparazione - Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d'emergenza, l'IFSN ha i seguenti compiti: |
|
a | gestisce un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazione interna per i casi di emergenza; |
b | gestisce una rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi in prossimità delle centrali nucleari (MADUK); |
c | fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l'adempimento dei loro compiti; |
d | controlla i provvedimenti adottati dagli esercenti d'impianti nucleari ai sensi dell'articolo 6; in particolare verifica, mediante esercitazioni, la prontezza d'intervento dell'organizzazione degli impianti nucleari per i casi d'emergenza; |
e | disciplina in una direttiva i requisiti per la determinazione dei termini di sorgente; |
f | disciplina in una direttiva i requisiti per lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza, coinvolgendo i partner della protezione d'emergenza; |
g | emana la direttiva di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.222 Ordinanza del 9 settembre 2008 sugli emolumenti dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ordinanza sugli emolumenti IFSN) - Ordinanza sugli emolumenti IFSN Art. 2 Emolumenti - 1 L'IFSN riscuote emolumenti: |
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1 | L'IFSN riscuote emolumenti: |
a | per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue competenze esecutive nell'ambito della legislazione sull'energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in particolare per: |
a1 | i nullaosta, |
a2 | le perizie di progetti e i pareri tecnici, |
a3 | l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari, |
a4 | l'esercizio di un'organizzazione interna per i casi di emergenza e di un servizio di picchetto, |
a5 | le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive, |
a6 | il riconoscimento di certificati per i modelli di colli; |
b | per la vigilanza sugli impianti nucleari. |
2 | La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività: |
a | le ispezioni degli impianti nucleari; |
b | il seguito della messa fuori servizio per revisione; |
c | la realizzazione delle misurazioni di radiazioni; |
d | il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni; |
e | il controllo dei rapporti; |
f | il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l'autorità di vigilanza; |
g | i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo 20033 sull'energia nucleare e all'applicazione delle misure; |
h | la realizzazione dei calcoli di previsione; |
i | la trattazione di eventi e accertamenti; |
j | l'attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 22 Protezione in caso di emergenza - 1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
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1 | Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza: |
a | a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; |
b | a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. |
2 | Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 48 Tasse - 1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa. |
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1 | Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa. |
2 | Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 4 Responsabilità politica - Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 8 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza - 1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
|
1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
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1 | La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: |
a | alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; |
b | agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente. |
2 | Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 |
3 | Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.44 Capitolo 1: Oggetto e definizioni LRCN Art. 4 Risarcimento e riparazione morale - 1 Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
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1 | Se le convenzioni menzionate nell'ingresso non dispongono altrimenti, il modo e la misura del risarcimento e l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione morale sono retti dalle norme del Codice delle obbligazioni8 concernenti gli atti illeciti. L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non è applicabile. |
2 | Se l'esercente di un impianto nucleare dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte da grave negligenza del danneggiato oppure da azione od omissione di quest'ultimo intesa a provocare il danno, il giudice può esonerare l'esercente completamente o parzialmente dall'obbligo di risarcimento del danno. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza - 1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
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1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |