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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
||||||
| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali |
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| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto. | ||||||
| I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali |
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| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto. | ||||||
| I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
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| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali |
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| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto. | ||||||
| I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali |
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| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto. | ||||||
| I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
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| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
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| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
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| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
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| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Art. 11 Libertà di opinione e d'informazione |
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| Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d'informazione accessibili a tutti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 24 ott. 2002. Garanzia dell'AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883art. 1 n. 4 3177). | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 3 Campo d'applicazione materiale |
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| La presente legge non si applica: | ||||||
| all'accesso a documenti ufficiali concernentiprocedimenti civili,procedimenti penali,procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,procedure internazionali di composizione delle controversie,procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonchéprocedimenti arbitrali; | ||||||
| procedimenti civili, | ||||||
| procedimenti penali, | ||||||
| procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, | ||||||
| procedure internazionali di composizione delle controversie, | ||||||
| procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché | ||||||
| procedimenti arbitrali; | ||||||
| al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. | ||||||
| L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati (LPD). [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||