|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
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| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
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| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale |
||||||
| La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: | ||||||
| privati; | ||||||
| organi federali. | ||||||
| Non si applica al trattamento di dati personali da parte: | ||||||
| di persone fisiche per uso esclusivamente personale; | ||||||
| delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; | ||||||
| dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [1] sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. | ||||||
| Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. | ||||||
| I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento |
||||||
| Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti. | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina i dettagli del trattamento dei dati personali da parte della FINMA nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 33 Divieto di esercizio della professione |
||||||
| Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. | ||||||
| Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 33 Divieto di esercizio della professione |
||||||
| Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. | ||||||
| Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 8 Conservazione e distruzione dei dati personali |
||||||
| I dati personali sono conservati presso la FINMA finché sono utili e necessari ai fini della vigilanza. Dopodiché i dati vengono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione e distrutti presso la FINMA. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.11 OPDa Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) Art. 3 Provvedimenti tecnici e organizzativi |
||||||
| Per garantire la confidenzialità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| le persone autorizzate abbiano accesso solo ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti (controllo dell'accesso ai dati); | ||||||
| solo le persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali (controllo dell'accesso ai locali e agli impianti); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo degli utenti); | ||||||
| Per garantire la disponibilità e l'integrità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati (controllo dei supporti di dati); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere dati personali nella memoria (controllo di memoria); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere dati personali in occasione della comunicazione degli stessi o del trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); | ||||||
| la disponibilità e l'accesso ai dati personali possano essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico (ripristino); | ||||||
| siano disponibili tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati (disponibilità), siano segnalati eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e i dati personali registrati non siano danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati); | ||||||
| sia sempre aggiornato il livello di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni e siano colmate le lacune critiche riscontrate (sicurezza del sistema). | ||||||
| Per garantire la tracciabilità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| si possa verificare quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato dei dati, in quale momento e da chi (controllo dell'introduzione); | ||||||
| si possa verificare a chi sono stati comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo di comunicazione); | ||||||
| si possano individuare rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati (individuazione) e adottare provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze (eliminazione). | ||||||
|
RS 235.11 OPDa Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) Art. 3 Provvedimenti tecnici e organizzativi |
||||||
| Per garantire la confidenzialità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| le persone autorizzate abbiano accesso solo ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti (controllo dell'accesso ai dati); | ||||||
| solo le persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali (controllo dell'accesso ai locali e agli impianti); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo degli utenti); | ||||||
| Per garantire la disponibilità e l'integrità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati (controllo dei supporti di dati); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere dati personali nella memoria (controllo di memoria); | ||||||
| le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere dati personali in occasione della comunicazione degli stessi o del trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); | ||||||
| la disponibilità e l'accesso ai dati personali possano essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico (ripristino); | ||||||
| siano disponibili tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati (disponibilità), siano segnalati eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e i dati personali registrati non siano danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati); | ||||||
| sia sempre aggiornato il livello di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni e siano colmate le lacune critiche riscontrate (sicurezza del sistema). | ||||||
| Per garantire la tracciabilità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché: | ||||||
| si possa verificare quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato dei dati, in quale momento e da chi (controllo dell'introduzione); | ||||||
| si possa verificare a chi sono stati comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo di comunicazione); | ||||||
| si possano individuare rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati (individuazione) e adottare provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze (eliminazione). | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
||||||
| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 9 Scopo |
||||||
| La FINMA tiene una banca dati per la valutazione delle garanzie per un'attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. A tale scopo inserisce nella banca dati i dati che sono necessari in caso di una valutazione futura delle garanzie per un'attività irreprensibile. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 53 Procedura amministrativa |
||||||
| La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 6 Raccolta dei dati personali |
||||||
| La FINMA può raccogliere dati personali presso: | ||||||
| gli assoggettati; | ||||||
| i datori di lavoro; | ||||||
| la persona interessata; | ||||||
| i richiedenti; | ||||||
| le autorità svizzere ed estere; | ||||||
| le parti di un procedimento; | ||||||
| le società di audit e le persone incaricate della FINMA; | ||||||
| altre persone soggette all'obbligo d'informazione e di notifica. | ||||||
| Essa può raccogliere anche dati personali a partire da altre fonti pubblicamente non accessibili e da fonti pubblicamente accessibili. | ||||||
| Per quanto sia necessario al raggiungimento dello scopo del trattamento dei dati, la FINMA può raccogliere dati personali senza indicare la propria identità. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento |
||||||
| Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti. | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 7 Forma della comunicazione dei dati personali |
||||||
| La comunicazione dei dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, avviene in forma scritta o elettronica. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: | ||||||
| ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; | ||||||
| elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; | ||||||
| accerti l'illiceità di atti materiali. | ||||||
| L'autorità pronuncia mediante decisione formale. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: | ||||||
| ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; | ||||||
| elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; | ||||||
| accerti l'illiceità di atti materiali. | ||||||
| L'autorità pronuncia mediante decisione formale. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 25 Diritto d'accesso |
||||||
| Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. | ||||||
| Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| i dati personali trattati in quanto tali; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; | ||||||
| le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; | ||||||
| se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. | ||||||
| I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. | ||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. | ||||||
| Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. | ||||||
| Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. | ||||||
| Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 25 Diritto d'accesso |
||||||
| Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. | ||||||
| Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| i dati personali trattati in quanto tali; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; | ||||||
| le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; | ||||||
| se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. | ||||||
| I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. | ||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. | ||||||
| Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. | ||||||
| Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. | ||||||
| Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 175 Composizione e elezione |
||||||
| Il Consiglio federale è composto di sette membri. | ||||||
| I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. | ||||||
| Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. [1] | ||||||
| Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). [2] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 157 Deliberazione in comune |
||||||
| Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per: | ||||||
| procedere alle elezioni; | ||||||
| risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; | ||||||
| decidere sulle domande di grazia. | ||||||
| L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 9 Consiglio di amministrazione |
||||||
| Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti: | ||||||
| stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| decide in merito agli affari di grande portata; | ||||||
| emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari; | ||||||
| sorveglia la direzione; | ||||||
| istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; | ||||||
| allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione; | ||||||
| nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale; | ||||||
| nomina i membri della direzione; | ||||||
| emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa; | ||||||
| approva il preventivo. | ||||||
| Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 [1] sul personale federale è applicabile per analogia. | ||||||
| Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA. | ||||||
| Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 9 Consiglio di amministrazione |
||||||
| Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti: | ||||||
| stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| decide in merito agli affari di grande portata; | ||||||
| emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari; | ||||||
| sorveglia la direzione; | ||||||
| istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; | ||||||
| allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione; | ||||||
| nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale; | ||||||
| nomina i membri della direzione; | ||||||
| emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa; | ||||||
| approva il preventivo. | ||||||
| Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 [1] sul personale federale è applicabile per analogia. | ||||||
| Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA. | ||||||
| Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 3 [1] |
||||||
| La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. | ||||||
| L'autorizzazione è concessa se: | ||||||
| la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; | ||||||
| la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; | ||||||
| le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; | ||||||
| le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente; | ||||||
| le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità. | ||||||
| La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale. [8] | ||||||
| La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5. [9] | ||||||
| Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [5] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##10##) alla fine del presente testo. [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [7] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [8] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [9] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##19##) alla fine del presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 10 Luogo della direzione |
||||||
| L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. | ||||||
| Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina i dettagli del trattamento dei dati personali da parte della FINMA nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
||||||
| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 5 [1] Forma giuridica, sede e nome |
||||||
| L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. | ||||||
| Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)». | ||||||
| La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina i dettagli del trattamento dei dati personali da parte della FINMA nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 3 [1] |
||||||
| La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. | ||||||
| L'autorizzazione è concessa se: | ||||||
| la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; | ||||||
| la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; | ||||||
| le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; | ||||||
| le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente; | ||||||
| le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità. | ||||||
| La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale. [8] | ||||||
| La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5. [9] | ||||||
| Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [5] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##10##) alla fine del presente testo. [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). [7] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [8] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). [9] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##19##) alla fine del presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 10 Luogo della direzione |
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| L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. | ||||||
| Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina i dettagli del trattamento dei dati personali da parte della FINMA nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
||||||
| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
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| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
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| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
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| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 23 [1] Trattamento di dati |
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| Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione. | ||||||
| Può farlo in particolare per: | ||||||
| controllare gli assoggettati alla vigilanza; | ||||||
| esercitare la vigilanza; | ||||||
| condurre un procedimento; | ||||||
| valutare le garanzie per un'attività irreprensibile; | ||||||
| valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o | ||||||
| l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. | ||||||
| Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati. | ||||||
| La FINMA disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). [2] RS 235.1 | ||||||
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RS 956.124 Ordinanza della FINMA del 4 maggio 2023 relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati) - Ordinanza FINMA sui dati Art. 3 Competenza |
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| Ogni unità organizzativa della FINMA è competente per i propri dati. | ||||||