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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 81 Contenuto delle decisioni finali |
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| Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono: | ||||||
| un'introduzione; | ||||||
| una motivazione; | ||||||
| un dispositivo; | ||||||
| se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici. | ||||||
| L'introduzione contiene: | ||||||
| la designazione dell'autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione; | ||||||
| la data della decisione; | ||||||
| una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori; | ||||||
| nelle sentenze, le conclusioni delle parti. | ||||||
| La motivazione contiene: | ||||||
| nelle sentenze, l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità; | ||||||
| nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata. | ||||||
| Il dispositivo contiene: | ||||||
| l'indicazione delle disposizioni di legge applicate; | ||||||
| nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili; | ||||||
| nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso; | ||||||
| le decisioni giudiziarie successive; | ||||||
| la decisione concernente le conseguenze accessorie; | ||||||
| la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza |
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| Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze. | ||||||
| La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto. | ||||||
| Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 84. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza |
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| Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze. | ||||||
| La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto. | ||||||
| Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 84. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 146 |
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| Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa. [1] | ||||||
| La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 146 |
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| Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa. [1] | ||||||
| La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza |
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| Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze. | ||||||
| La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto. | ||||||
| Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 84. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza |
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| Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze. | ||||||
| La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto. | ||||||
| Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 84. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 81 Contenuto delle decisioni finali |
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| Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono: | ||||||
| un'introduzione; | ||||||
| una motivazione; | ||||||
| un dispositivo; | ||||||
| se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici. | ||||||
| L'introduzione contiene: | ||||||
| la designazione dell'autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione; | ||||||
| la data della decisione; | ||||||
| una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori; | ||||||
| nelle sentenze, le conclusioni delle parti. | ||||||
| La motivazione contiene: | ||||||
| nelle sentenze, l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità; | ||||||
| nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata. | ||||||
| Il dispositivo contiene: | ||||||
| l'indicazione delle disposizioni di legge applicate; | ||||||
| nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili; | ||||||
| nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso; | ||||||
| le decisioni giudiziarie successive; | ||||||
| la decisione concernente le conseguenze accessorie; | ||||||
| la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 408 Nuova sentenza |
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| Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado. | ||||||
| Il tribunale d'appello decide entro 12 mesi. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||