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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 8a [1] |
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| Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. | ||||||
| Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto. | ||||||
| Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: | ||||||
| nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; | ||||||
| per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; | ||||||
| per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione; | ||||||
| per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell'estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell'opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo. | ||||||
| Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2018 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 9 Stesura di atti |
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| La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di: | ||||||
| 8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari; | ||||||
| 4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare. | ||||||
| Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare. [1] | ||||||
| La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa. | ||||||
| L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti. | ||||||
| Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.31 Rform Regolamento del 5 giugno 1996 sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform) Art. 10 |
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| Numero progressivo e, sotto questo, l'iniziale indicante la specie di esecuzione, vale a dire la lettera:Indicazione del risultato dell'esecuzione per mezzo di iniziali, cioè con le lettere:Al registro delle esecuzioni s'inscriveranno tutte le esecuzioni di qualunque specie, secondo l'ordine d'inoltro della rispettiva domanda. Le colonne sono riempite come segue:L'assenza di iniziali significa «esecuzione in via di pignoramento o di fallimento».Nome e cognome del debitore, del creditore, e, se del caso, del suo rappresentante.Ammontare del credito, con il saggio dell'interesse, l'indicazione del tempo durante il quale è decorso ed il totale.Tasse. Sulla prima linea si registrerà con un I la somma delle tasse fino a quella della notificazione al creditore del precetto esecutivo, inclusivamente; sulla seconda, con un II, la somma delle tasse derivanti dal pignoramento. Le tasse di realizzazione o vendita saranno registrate (con un III) soltanto quando questa non abbia dato alcun prodotto; in caso diverso, verranno defalcate direttamente dal prodotto della vendita, nel verbale di questa.Anticipi delle spese. Se le spese sono computate nel Conto corrente aperto al creditore, s'inscriverà, invece di una somma, la parola «Conto».Data dell'inoltro della domanda di esecuzione. Data della trasmissione e della notifica del precetto esecutivo; se le due date non sono identiche, si indicheranno in forma di frazione.Data dell'opposizione, se fu fatta. Qualora sia contestata soltanto una parte del credito, s'indicherà l'ammontare contestato.Data della trasmissione del precetto esecutivo al creditore. Data del rigetto provvisorio dell'opposizione.Data del rigetto definitivo dell'opposizione. Data dell'inoltro della domanda di proseguire l'esecuzione.Sulla prima linea, in forma di frazione: la data dell'avviso e dell'esecuzione del pignoramento (?).Sulle seguenti: le date dei pignoramenti supplementari. Data d'inoltro della domanda di vendita. Se la domanda vien ritirata, cancellar | ||||||
| per l'esecuzione cambiaria. | ||||||
| = per significare l'estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore o prescrizione); | ||||||
| = per significare il fallimento. | ||||||
| per l'esecuzione in via di realizzazione dell'ipoteca; e | ||||||
| per l'esecuzione in via di realizzazione del pegno; | ||||||
| = per significare la realizzazione che approda al pagamento integrale; | ||||||
| = per significare la realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale; | ||||||
| = per significare la formazione di un gruppo per la partecipazione di altri creditori al pignoramento, e ciò con le lettere: | ||||||
| = se la partecipazione approda al pagamento integrale o | ||||||
| = se la partecipazione approda ad uno scoperto totale o parziale dei creditori medesimi; | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 8a [1] |
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| Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. | ||||||
| Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto. | ||||||
| Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: | ||||||
| nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; | ||||||
| per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; | ||||||
| per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione; | ||||||
| per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell'estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell'opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo. | ||||||
| Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2018 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 8a [1] |
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| Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. | ||||||
| Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto. | ||||||
| Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: | ||||||
| nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; | ||||||
| per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; | ||||||
| per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione; | ||||||
| per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell'estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell'opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo. | ||||||
| Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2018 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 522; FF 2024 1797, 1978). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 16 |
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| Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 16 |
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| Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria. | ||||||
| Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 41 [1] Ritiro di un'esecuzione e cancellazione di un attestato di carenza beni |
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| La registrazione del ritiro di un'esecuzione e la cancellazione di un attestato di carenza beni sono esenti da tassa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 14 Indennità di trasferta, rimborso delle spese |
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| L'indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per chilometro percorso all'andata e al ritorno. | ||||||
| L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 [1] concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers). [2] | ||||||
| In casi speciali, se l'ubicazione discosta di una località provoca una perdita di tempo o spese che rendono manifestamente insufficiente l'indennità prevista ai capoversi 1 e 2, l'autorità di vigilanza può aumentarne adeguatamente l'importo. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.31 [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 41 [1] Ritiro di un'esecuzione e cancellazione di un attestato di carenza beni |
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| La registrazione del ritiro di un'esecuzione e la cancellazione di un attestato di carenza beni sono esenti da tassa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 93 [1] |
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| Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. | ||||||
| Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). | ||||||
| Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. | ||||||
| Su istanza del debitore, l'ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest'ultimo di versare all'ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L'ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all'assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introdotto dalla cifra III della LF del 18 mar. 2022 (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 678; FF 2021 745,1058). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 42 Altre iscrizioni |
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| La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi. | ||||||