SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
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1 | L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
2 | Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.270 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA271). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.272 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.273 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.274 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
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1 | L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
2 | Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.274 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.270 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA271). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.272 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.273 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
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1 | L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
2 | Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
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1 | L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
2 | Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. |
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1 | La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. |
2 | I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.202 |
3 | Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: |
1 | dopo il divorzio; |
2 | dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.203 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.274 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.270 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA271). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.272 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.273 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
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1 | L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.169 |
2 | Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 44 - La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 62 Competenza - 1 L'esecuzione della procedura preparatoria spetta: |
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1 | L'esecuzione della procedura preparatoria spetta: |
a | all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati; |
b | all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero. |
2 | Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza. |
3 | Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.238 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.274 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 44 - La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 45a.29 |
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1 | Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 45a.29 |
2 | Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.30 |
3 | Un matrimonio celebrato all'estero non è riconosciuto: |
a | fintanto che i due coniugi non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; o |
b | se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di essi era domiciliato in Svizzera.31 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 105 - Il matrimonio è dichiarato nullo se:176 |
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1 | al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata non erano stati sciolti; |
2 | al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; |
3 | la celebrazione era vietata per parentela; |
4 | uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri; |
5 | uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà;181 |
6 | ... |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.270 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA271). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.272 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.273 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 105 - Il matrimonio è dichiarato nullo se:176 |
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1 | al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata non erano stati sciolti; |
2 | al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; |
3 | la celebrazione era vietata per parentela; |
4 | uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri; |
5 | uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà;181 |
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