SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 2 Termini e abbreviazioni - I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze - I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 2 Termini e abbreviazioni - I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 2 Termini e abbreviazioni - I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato. |
SR 780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) OSCPT Art. 2 Termini e abbreviazioni - I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 111 - Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva153 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 112 - Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.155 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 112 - Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.155 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 112 - Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.155 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 112 - Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.155 |
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