SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 62 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice: |
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1 | Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice: |
a | di proibire una lesione imminente; |
b | di far cessare una lesione attuale; |
c | di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. |
1bis | Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 39d.58 |
2 | Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni59 volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato. |
3 | Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.60 |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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IR 0.452 Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) riveduta Art. 9 Idoneità al trasporto - 1. Possono essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto. |
|
1 | Possono essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto. |
2 | Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia, questa disposizione non si applica: |
a | agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di ulteriori sofferenze; |
b | agli animali trasportati ai fini di ricerche sperimentali o ad altri fini scientifici approvati dall'autorità competente interessata, se la malattia o la ferita fanno parte del programma di ricerche; |
c | ai trasporti di animali controllati da un veterinario in vista di o in seguito a un trattamento d'emergenza. |
3 | Una cura particolare deve essere riservata al trasporto di animali in stato di gravidanza avanzato o che abbiano figliato da poco e di animali molto giovani: |
4 | Non devono essere somministrati sedativi, a meno che non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e solo conformemente alle istruzioni di un veterinario, in sintonia con la legislazione nazionale. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
|
1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
|
1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
|
1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
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1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
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c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
|
1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
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3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
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d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
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c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
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3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
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d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
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c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
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c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
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d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
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3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
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b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
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d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 15 Libertà di credo e di coscienza - 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
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1 | La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. |
3 | Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. |
4 | Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
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1 | La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
2 | La censura è vietata. |
3 | Il segreto redazionale è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base - Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 20 Libertà della scienza - La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 2 Definizione - 1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
|
1 | Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
2 | Sono in particolare opere: |
a | le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; |
b | le opere musicali e altre opere acustiche; |
c | le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; |
d | le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; |
e | le opere architettoniche; |
f | le opere delle arti applicate; |
g | le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; |
h | le opere coreografiche e le pantomime. |
3 | I programmi per computer sono pure considerati opere. |
3bis | Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4 |
4 | Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 2 Definizione - 1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
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1 | Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
2 | Sono in particolare opere: |
a | le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; |
b | le opere musicali e altre opere acustiche; |
c | le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; |
d | le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; |
e | le opere architettoniche; |
f | le opere delle arti applicate; |
g | le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; |
h | le opere coreografiche e le pantomime. |
3 | I programmi per computer sono pure considerati opere. |
3bis | Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4 |
4 | Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 2 Definizione - 1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
|
1 | Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni |
2 | Sono in particolare opere: |
a | le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; |
b | le opere musicali e altre opere acustiche; |
c | le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; |
d | le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; |
e | le opere architettoniche; |
f | le opere delle arti applicate; |
g | le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; |
h | le opere coreografiche e le pantomime. |
3 | I programmi per computer sono pure considerati opere. |
3bis | Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4 |
4 | Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
|
1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 10 Utilizzazione dell'opera - 1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
|
1 | L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. |
2 | Egli ha in particolare il diritto di: |
a | allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; |
b | offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; |
c | recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; |
d | diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; |
e | ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; |
f | far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. |
3 | L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
|
1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
IR 0.231.151 Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore (WCT) (con dich.) WCT Art. 10 Limitazioni e eccezioni - 1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare. |
|
1 | Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare. |
2 | Le Parti contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 20 Libertà della scienza - La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato - 1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
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1 | L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: |
a | qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; |
b | qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; |
c | la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. |
2 | Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10 |
3 | Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11 |
a | la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; |
b | la riproduzione di opere delle arti figurative; |
c | la riproduzione di spartiti di opere musicali; |
d | la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. |
3bis | Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12 |
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