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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
||||||
| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
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| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 62 Azione d'esecuzione di una prestazione |
||||||
| Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. | ||||||
| Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 39d. [2] | ||||||
| Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni [3] volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [3] RS 220 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RI 0.452 riveduta Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) Art. 9 Idoneità al trasporto |
||||||
| Possono essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto. | ||||||
| Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia, questa disposizione non si applica: | ||||||
| agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di ulteriori sofferenze; | ||||||
| agli animali trasportati ai fini di ricerche sperimentali o ad altri fini scientifici approvati dall'autorità competente interessata, se la malattia o la ferita fanno parte del programma di ricerche; | ||||||
| ai trasporti di animali controllati da un veterinario in vista di o in seguito a un trattamento d'emergenza. | ||||||
| Una cura particolare deve essere riservata al trasporto di animali in stato di gravidanza avanzato o che abbiano figliato da poco e di animali molto giovani:Se tutte le misure precauzionali necessarie sono state adottate, l'autorità competente, avvalendosi della consulenza di un veterinario e nel singolo caso, può prevedere un'eccezione per le giumente registrate, seguite dal puledro, che sono condotte dallo stallone dopo aver figliato. | ||||||
| le femmine mammifere gravide non devono essere trasportate, prima che abbiano partorito, per un periodo corrispondente almeno al 10 % della durata della gravidanza e dopo aver partorito, durante almeno una settimana; | ||||||
| i mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima che l'ombelico non sia del tutto cicatrizzato. | ||||||
| Non devono essere somministrati sedativi, a meno che non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e solo conformemente alle istruzioni di un veterinario, in sintonia con la legislazione nazionale. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
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| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
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| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
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| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
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| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
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| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
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| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 15 Libertà di credo e di coscienza |
||||||
| La libertà di credo e di coscienza è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. | ||||||
| Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione |
||||||
| La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 17 Libertà dei media |
||||||
| La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. | ||||||
| La censura è vietata. | ||||||
| Il segreto redazionale è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 20 Libertà della scienza |
||||||
| La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 21 Libertà artistica |
||||||
| La libertà dell'arte è garantita. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 2 Definizione |
||||||
| Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. | ||||||
| Sono in particolare opere: | ||||||
| le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; | ||||||
| le opere musicali e altre opere acustiche; | ||||||
| le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; | ||||||
| le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| le opere delle arti applicate; | ||||||
| le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; | ||||||
| le opere coreografiche e le pantomime. | ||||||
| I programmi per computer sono pure considerati opere. | ||||||
| Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale. [1] | ||||||
| Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 2 Definizione |
||||||
| Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. | ||||||
| Sono in particolare opere: | ||||||
| le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; | ||||||
| le opere musicali e altre opere acustiche; | ||||||
| le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; | ||||||
| le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| le opere delle arti applicate; | ||||||
| le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; | ||||||
| le opere coreografiche e le pantomime. | ||||||
| I programmi per computer sono pure considerati opere. | ||||||
| Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale. [1] | ||||||
| Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 2 Definizione |
||||||
| Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. | ||||||
| Sono in particolare opere: | ||||||
| le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; | ||||||
| le opere musicali e altre opere acustiche; | ||||||
| le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; | ||||||
| le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| le opere delle arti applicate; | ||||||
| le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; | ||||||
| le opere coreografiche e le pantomime. | ||||||
| I programmi per computer sono pure considerati opere. | ||||||
| Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale. [1] | ||||||
| Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 10 Utilizzazione dell'opera |
||||||
| L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. | ||||||
| Egli ha in particolare il diritto di: | ||||||
| allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati; | ||||||
| offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera; | ||||||
| recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; | ||||||
| diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti; | ||||||
| ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti; | ||||||
| far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse. | ||||||
| L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RI 0.231.151 WCT Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore (WCT) (con dich.) Art. 10 Limitazioni e eccezioni |
||||||
| Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare. | ||||||
| Le Parti contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
||||||
| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
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| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
| la riproduzione di spartiti di opere musicali; | ||||||
| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 20 Libertà della scienza |
||||||
| La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 20 Compenso per l'uso privato |
||||||
| Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. | ||||||
| La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. | ||||||
| I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. | ||||||
| I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 99 |
||||||
| Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. | ||||||
| Non sono ammissibili nuove conclusioni. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
| Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
| la riproduzione di opere delle arti figurative; | ||||||
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| la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. | ||||||
| Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20. [3] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato |
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| L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: | ||||||
| qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; | ||||||
| qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; | ||||||
| la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. | ||||||
| Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. [1] | ||||||
| Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: [2] | ||||||
| la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio; | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). | ||||||