|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 1a Campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. | ||||||
| L'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di: | ||||||
| malattia (art. 3 LPGA [1]); | ||||||
| infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni; | ||||||
| maternità (art. 5 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 1a Campo d'applicazione |
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| La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. | ||||||
| L'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di: | ||||||
| malattia (art. 3 LPGA [1]); | ||||||
| infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni; | ||||||
| maternità (art. 5 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 10a [1] Informazione degli aventi diritto di voto |
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| Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. | ||||||
| In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. | ||||||
| Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. | ||||||
| Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 84918509). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 1a Campo d'applicazione |
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| La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. | ||||||
| L'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di: | ||||||
| malattia (art. 3 LPGA [1]); | ||||||
| infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni; | ||||||
| maternità (art. 5 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 49 Decisione |
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| Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. | ||||||
| Una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. | ||||||
| Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato. | ||||||
| Se prende una decisione che concerne l'obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l'assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest'ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato. | ||||||
| Nella sua decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del 26 settembre 2014 [2] sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA. [3] | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59); | ||||||
| tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55); | ||||||
| riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66; | ||||||
| liti tra assicuratori (art. 87); | ||||||
| procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] RS 832.12 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 80 Procedura semplificata [1] |
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| Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [2]. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [4] Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali |
||||||
| I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. | ||||||
| Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. | ||||||
| Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali |
||||||
| I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. | ||||||
| Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. | ||||||
| Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali |
||||||
| I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. | ||||||
| Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. | ||||||
| Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni |
||||||
| Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. | ||||||
| Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. | ||||||
| Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione. [1] | ||||||
| Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||