SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |