|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
||||||
| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
||||||
| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
||||||
| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
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| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
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| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
||||||
| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
||||||
| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||