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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
||||||
| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 4 Difetto |
||||||
| Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: | ||||||
| la sua presentazione; | ||||||
| l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato; | ||||||
| il momento della sua messa in circolazione. | ||||||
| Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
||||||
| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 4 Difetto |
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| Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: | ||||||
| la sua presentazione; | ||||||
| l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato; | ||||||
| il momento della sua messa in circolazione. | ||||||
| Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 1 Principio |
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| Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: | ||||||
| la morte o lesioni corporali a una persona; | ||||||
| un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. | ||||||
| Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 3 Prodotto |
||||||
| Sono considerati prodotti ai fini della presente legge: | ||||||
| ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile; e | ||||||
| l'elettricità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'art. 20 cpv. 2 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2573; FF 2008 6513). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 3 Prodotto |
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| Sono considerati prodotti ai fini della presente legge: | ||||||
| ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile; e | ||||||
| l'elettricità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'art. 20 cpv. 2 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2573; FF 2008 6513). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 4 Difetto |
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| Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: | ||||||
| la sua presentazione; | ||||||
| l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato; | ||||||
| il momento della sua messa in circolazione. | ||||||
| Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso. | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||
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RS 221.112.944 LRDP Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Art. 5 Eccezioni alla responsabilità |
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| Il produttore non è responsabile se prova che: | ||||||
| non ha messo in circolazione il prodotto; | ||||||
| è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; | ||||||
| non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; | ||||||
| il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; | ||||||
| lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. | ||||||
| L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani. [1] | ||||||
| Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). | ||||||