SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663c |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
|
1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 51 Obbligo di comunicazione - 1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
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1 | La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari. |
2 | La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari. |
3 | Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |