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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 33 Condizioni generali |
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| L'autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se: | ||||||
| l'organizzatore:è una persona giuridica secondo il diritto svizzero,gode di buona reputazione,garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco; | ||||||
| è una persona giuridica secondo il diritto svizzero, | ||||||
| gode di buona reputazione, | ||||||
| garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco; | ||||||
| il gioco di piccola estensione è concepito in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente e comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro. | ||||||
| Se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 34 Condizioni supplementari per le piccole lotterie |
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| Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita. | ||||||
| L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare: | ||||||
| l'importo massimo delle singole poste; | ||||||
| la somma totale massima delle poste; | ||||||
| le probabilità minime di vincita; | ||||||
| il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire una somma totale massima delle poste più elevata per piccole lotterie destinate a finanziare singoli eventi di importanza sovraregionale. La partecipazione a simili piccole lotterie può eccezionalmente essere proposta anche in altri Cantoni sempreché questi vi acconsentano. | ||||||
| Per lo svolgimento di piccole lotterie secondo il capoverso 4 è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. L'autorità cantonale trasmette la propria decisione di autorizzazione all'Autorità intercantonale per approvazione. | ||||||
| L'Autorità intercantonale approva la decisione di autorizzazione se le condizioni di cui al capoverso 4 e all'articolo 33 capoverso 1 lettera b nonché eventuali prescrizioni intercantonali sono adempiute. | ||||||
| I Cantoni possono limitare la somma totale massima delle poste dell'insieme delle piccole lotterie svolte in un Cantone in un anno. | ||||||