SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 24 Libertà di domicilio - 1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
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a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 84 * - 1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 62a Veicoli della categoria di tassa 2 - Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria di tassa 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria di tassa 3. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
|
1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 - 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
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1 | Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: |
a | 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1; |
b | 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2; |
c | 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.39 |
2 | Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa40 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. |
3 | I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV41 e all'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.43 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
|
1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 84 * - 1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
|
1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
|
1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
|
1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
|
1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 196 - 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) |
|
a | per gli autocarri e i veicoli articolati: |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
|
1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 67 Spese del procedimento anteriore - Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore. |