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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 616.1 LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi Art. 1 Scopo |
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| La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: | ||||||
| siano sufficientemente motivati; | ||||||
| conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; | ||||||
| siano concessi uniformemente ed equamente; | ||||||
| siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; | ||||||
| ... | ||||||
| La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 2 Tipi di pagamenti diretti |
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| I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale:contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,contributo di declività,contributo per le zone in forte pendenza,contributo di declività per i vigneti,contributo di alpeggio,contributo d'estivazione; | ||||||
| contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, | ||||||
| contributo di declività, | ||||||
| contributo per le zone in forte pendenza, | ||||||
| contributo di declività per i vigneti, | ||||||
| contributo di alpeggio, | ||||||
| contributo d'estivazione; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento:contributo di base,contributo per le difficoltà di produzione,contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo di base, | ||||||
| contributo per le difficoltà di produzione, | ||||||
| contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo per la biodiversità; | ||||||
| ... | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione:contributo per l'agricoltura biologica,contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,contributo per la biodiversità funzionale,contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,contributi per il benessere degli animali,contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per l'agricoltura biologica, | ||||||
| contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, | ||||||
| contributo per la biodiversità funzionale, | ||||||
| contributi per il miglioramento della fertilità del suolo, | ||||||
| contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura, | ||||||
| contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, | ||||||
| contributi per il benessere degli animali, | ||||||
| contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| ... | ||||||
| contributo di transizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023, il n. 8 dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). [4] Introdotta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 7 Effettivo massimo di animali |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [1] sugli effettivi massimi. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 2 Gestore |
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| Per gestore s'intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d'impresa. [1] | ||||||
| Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un'azienda. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se un'azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sull'agricoltura, il produttore è considerato gestore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 6 Azienda |
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| Per azienda s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; | ||||||
| comprende una o più unità di produzione; | ||||||
| è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; | ||||||
| ha un proprio risultato d'esercizio; e | ||||||
| è gestita durante tutto l'anno. | ||||||
| Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: | ||||||
| visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; | ||||||
| nel quale sono attive una o più persone; e | ||||||
| che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11. [2] | ||||||
| In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se: | ||||||
| il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione; | ||||||
| è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [4] sui pagamenti diretti (OPD); e | ||||||
| le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [6] sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [7] sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. [8] | ||||||
| Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali. | ||||||
| Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se: [9] | ||||||
| il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende; | ||||||
| il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o | ||||||
| i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [4] RS 910.93 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [6] RS 916.344 [7] RS 910.18 [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 14 [1] Superficie agricola utile |
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| Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: | ||||||
| la superficie coltiva; | ||||||
| la superficie permanentemente inerbita; | ||||||
| i terreni da strame; | ||||||
| la superficie con colture perenni; | ||||||
| la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); | ||||||
| la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 [2] sulle foreste. | ||||||
| Non rientrano nella SAU: | ||||||
| i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; | ||||||
| le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 2 Tipi di pagamenti diretti |
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| I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale:contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,contributo di declività,contributo per le zone in forte pendenza,contributo di declività per i vigneti,contributo di alpeggio,contributo d'estivazione; | ||||||
| contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, | ||||||
| contributo di declività, | ||||||
| contributo per le zone in forte pendenza, | ||||||
| contributo di declività per i vigneti, | ||||||
| contributo di alpeggio, | ||||||
| contributo d'estivazione; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento:contributo di base,contributo per le difficoltà di produzione,contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo di base, | ||||||
| contributo per le difficoltà di produzione, | ||||||
| contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo per la biodiversità; | ||||||
| ... | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione:contributo per l'agricoltura biologica,contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,contributo per la biodiversità funzionale,contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,contributi per il benessere degli animali,contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per l'agricoltura biologica, | ||||||
| contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, | ||||||
| contributo per la biodiversità funzionale, | ||||||
| contributi per il miglioramento della fertilità del suolo, | ||||||
| contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura, | ||||||
| contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, | ||||||
| contributi per il benessere degli animali, | ||||||
| contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| ... | ||||||
| contributo di transizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023, il n. 8 dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). [4] Introdotta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 6 Azienda |
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| Per azienda s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; | ||||||
| comprende una o più unità di produzione; | ||||||
| è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; | ||||||
| ha un proprio risultato d'esercizio; e | ||||||
| è gestita durante tutto l'anno. | ||||||
| Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: | ||||||
| visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; | ||||||
| nel quale sono attive una o più persone; e | ||||||
| che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11. [2] | ||||||
| In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se: | ||||||
| il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione; | ||||||
| è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [4] sui pagamenti diretti (OPD); e | ||||||
| le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [6] sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [7] sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. [8] | ||||||
| Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali. | ||||||
| Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se: [9] | ||||||
| il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende; | ||||||
| il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o | ||||||
| i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [4] RS 910.93 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [6] RS 916.344 [7] RS 910.18 [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
||||||
| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 7 Effettivo massimo di animali |
||||||
| I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [1] sugli effettivi massimi. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 7 Effettivo massimo di animali |
||||||
| I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [1] sugli effettivi massimi. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 65 [1] |
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| Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica. | ||||||
| Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati: | ||||||
| i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali; | ||||||
| contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura, | ||||||
| contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche, | ||||||
| contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni, | ||||||
| contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica, | ||||||
| contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali; | ||||||
| il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili; | ||||||
| i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:contributo per una copertura adeguata del suolo,contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva; | ||||||
| contributo per una copertura adeguata del suolo, | ||||||
| contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva; | ||||||
| il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura; | ||||||
| il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. | ||||||
| Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati: | ||||||
| i seguenti contributi per il benessere degli animali:contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo); | ||||||
| contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA), | ||||||
| contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA), | ||||||
| contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo); | ||||||
| il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 919.117.71 OSIAgr Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) - Ordinanza sui dati agricoli Art. 5 Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione |
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| I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr): | ||||||
| Ufficio federale di statistica; | ||||||
| Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese; | ||||||
| Istituto di virologia e immunologia; | ||||||
| Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [1]; | ||||||
| ... | ||||||
| Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; | ||||||
| Servizio di accreditamento svizzero; | ||||||
| Ufficio federale del servizio civile. | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). [2] Abrogato dall'all. 2 n. II n. 10 dell'O del 15 set. 2017 sull'alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 265). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 6 Azienda |
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| Per azienda s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; | ||||||
| comprende una o più unità di produzione; | ||||||
| è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; | ||||||
| ha un proprio risultato d'esercizio; e | ||||||
| è gestita durante tutto l'anno. | ||||||
| Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: | ||||||
| visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; | ||||||
| nel quale sono attive una o più persone; e | ||||||
| che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11. [2] | ||||||
| In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se: | ||||||
| il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione; | ||||||
| è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [4] sui pagamenti diretti (OPD); e | ||||||
| le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [6] sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [7] sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. [8] | ||||||
| Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali. | ||||||
| Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se: [9] | ||||||
| il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende; | ||||||
| il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o | ||||||
| i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [4] RS 910.93 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [6] RS 916.344 [7] RS 910.18 [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 14 [1] Superficie agricola utile |
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| Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: | ||||||
| la superficie coltiva; | ||||||
| la superficie permanentemente inerbita; | ||||||
| i terreni da strame; | ||||||
| la superficie con colture perenni; | ||||||
| la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); | ||||||
| la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 [2] sulle foreste. | ||||||
| Non rientrano nella SAU: | ||||||
| i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; | ||||||
| le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 7 Effettivo massimo di animali |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [1] sugli effettivi massimi. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 6 Azienda |
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| Per azienda s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; | ||||||
| comprende una o più unità di produzione; | ||||||
| è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; | ||||||
| ha un proprio risultato d'esercizio; e | ||||||
| è gestita durante tutto l'anno. | ||||||
| Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: | ||||||
| visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; | ||||||
| nel quale sono attive una o più persone; e | ||||||
| che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11. [2] | ||||||
| In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se: | ||||||
| il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione; | ||||||
| è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [4] sui pagamenti diretti (OPD); e | ||||||
| le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [6] sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [7] sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. [8] | ||||||
| Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali. | ||||||
| Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se: [9] | ||||||
| il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende; | ||||||
| il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o | ||||||
| i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [4] RS 910.93 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [6] RS 916.344 [7] RS 910.18 [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 616.1 LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi Art. 1 Scopo |
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| La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: | ||||||
| siano sufficientemente motivati; | ||||||
| conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; | ||||||
| siano concessi uniformemente ed equamente; | ||||||
| siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; | ||||||
| ... | ||||||
| La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 6 Azienda |
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| Per azienda s'intende un'impresa agricola che: | ||||||
| si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; | ||||||
| comprende una o più unità di produzione; | ||||||
| è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; | ||||||
| ha un proprio risultato d'esercizio; e | ||||||
| è gestita durante tutto l'anno. | ||||||
| Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: | ||||||
| visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; | ||||||
| nel quale sono attive una o più persone; e | ||||||
| che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11. [2] | ||||||
| In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se: | ||||||
| il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione; | ||||||
| è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [4] sui pagamenti diretti (OPD); e | ||||||
| le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [6] sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [7] sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. [8] | ||||||
| Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali. | ||||||
| Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se: [9] | ||||||
| il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende; | ||||||
| il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o | ||||||
| i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [4] RS 910.93 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [6] RS 916.344 [7] RS 910.18 [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). [11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). | ||||||