. OG; Art. 30
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.610 OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) Art. 16 [1] Domanda |
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| La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente: | ||||||
| la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f; | ||||||
| una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; | ||||||
| un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. | ||||||
| L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). | ||||||
seg. OG; art. 30 e 30f LPAmb, art. 16 OTRif; esportazione di batterie usate verso la Francia, smaltimento rispettoso dell'ambiente.
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RS 814.610 OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) Art. 16 [1] Domanda |
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| La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente: | ||||||
| la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f; | ||||||
| una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; | ||||||
| un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. | ||||||
| L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
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| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
OG). Hat - wie hier die Rekurskommission INUM - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt, so ist das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 2
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
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| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.610 OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) Art. 16 [1] Domanda |
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| La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente: | ||||||
| la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f; | ||||||
| una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; | ||||||
| un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. | ||||||
| L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti |
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| Il Consiglio federale può prescrivere che: | ||||||
| il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; | ||||||
| colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. | ||||||
| Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: | ||||||
| per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,in altre discariche: 25 fr./t; | ||||||
| in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, | ||||||
| in altre discariche: 25 fr./t; | ||||||
| per i rifiuti depositati definitivamente all'estero:in discariche sotterranee: 30 fr./t,in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera. [2] | ||||||
| in discariche sotterranee: 30 fr./t, | ||||||
| in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). [4] Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.610 OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) Art. 16 [1] Domanda |
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| La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente: | ||||||
| la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f; | ||||||
| una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; | ||||||
| un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. | ||||||
| L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
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| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
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| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30f Traffico di rifiuti speciali |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano. | ||||||
| Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: | ||||||
| devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; | ||||||
| possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; | ||||||
| possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; | ||||||
| possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone. | ||||||
| Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. | ||||||
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). | ||||||
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RS 814.610 OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) Art. 16 [1] Domanda |
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| La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente: | ||||||
| la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f; | ||||||
| una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; | ||||||
| un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. | ||||||
| L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito. | ||||||
| L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). | ||||||