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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 170.32 LResp Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità Art. 3 |
||||||
| La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. | ||||||
| Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. | ||||||
| Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
||||||
| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
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| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 10 Provvedimenti generali di lotta [1] |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente: [2] | ||||||
| la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; | ||||||
| la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; | ||||||
| l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; | ||||||
| l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; | ||||||
| l'osservazione degli animali sospetti; | ||||||
| il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; | ||||||
| l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; | ||||||
| l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; | ||||||
| la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; | ||||||
| 10. [7] l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; | ||||||
| La Confederazione ha la facoltà di: | ||||||
| limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; | ||||||
| ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; | ||||||
| dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato. [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [7] Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [8] Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). [9] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [10] Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). | ||||||
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RS 170.32 LResp Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità Art. 3 |
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| La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. | ||||||
| Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. | ||||||
| Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
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| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
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| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
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| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 170.32 LResp Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità Art. 3 |
||||||
| La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. | ||||||
| Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. | ||||||
| Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 73 Sviluppo sostenibile |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
||||||
| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 104 Agricoltura |
||||||
| La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: | ||||||
| garantire l'approvvigionamento della popolazione; | ||||||
| salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; | ||||||
| garantire un'occupazione decentrata del territorio. | ||||||
| A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo. | ||||||
| La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: | ||||||
| completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; | ||||||
| promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali; | ||||||
| emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; | ||||||
| protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; | ||||||
| può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; | ||||||
| può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. | ||||||
| Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
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| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 75 Pianificazione del territorio |
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| La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
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| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 77 Foreste |
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| La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. | ||||||
| Emana principi sulla protezione delle foreste. | ||||||
| Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
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| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 79 Pesca e caccia |
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| La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 73 Sviluppo sostenibile |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 148a |
||||||
| Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che: | ||||||
| sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e | ||||||
| la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata. | ||||||
| Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche. | ||||||
| Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare: | ||||||
| limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione; | ||||||
| limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi. | ||||||
|
RS 814.91 LIG Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica Art. 2 Principio di prevenzione e di causalità |
||||||
| A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. | ||||||
| Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese. | ||||||
|
RS 814.91 LIG Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica Art. 2 Principio di prevenzione e di causalità |
||||||
| A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. | ||||||
| Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 10 Provvedimenti generali di lotta [1] |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente: [2] | ||||||
| la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; | ||||||
| la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; | ||||||
| l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; | ||||||
| l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; | ||||||
| l'osservazione degli animali sospetti; | ||||||
| il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; | ||||||
| l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; | ||||||
| l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; | ||||||
| la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; | ||||||
| 10. [7] l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; | ||||||
| La Confederazione ha la facoltà di: | ||||||
| limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; | ||||||
| ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; | ||||||
| dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato. [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [7] Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [8] Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). [9] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). [10] Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 9 [1] Principio |
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| La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
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| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||
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RS 916.40 LFE Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) Art. 1a Lotta contro le epizoozie |
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| Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: | ||||||
| estirpate il più presto possibile; | ||||||
| combattute, per il resto, come le altre epizoozie. | ||||||
| Le altre epizoozie devono essere: | ||||||
| estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; | ||||||
| combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o | ||||||
| sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. | ||||||