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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 5 [1] Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera |
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| L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 61 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 86 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 61 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 86 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 61 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 86 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 61 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 86 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 61 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 86 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 5 [1] Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera |
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| L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 5 [1] Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera |
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| L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 40 [1] Tasse amministrative |
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| L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per: | ||||||
| la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione; | ||||||
| le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione dei dati elenco, interoperabilità e coutenza di impianti; | ||||||
| la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto; | ||||||
| il rilascio, la modifica e l'annullamento di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la vigilanza in materia nonché la registrazione dell'utilizzazione delle frequenze; | ||||||
| l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti; | ||||||
| l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo; | ||||||
| la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione. | ||||||
| Non sono riscosse tasse amministrative secondo il capoverso 1 lettere d ed e per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all'esercito, alla protezione civile, al Corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai pompieri, ai servizi di protezione e di salvataggio che operano esclusivamente nell'interesse pubblico, nonché agli stati maggiori di comando civili. [5] | ||||||
| Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa. | ||||||
| Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'UFCOM per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza. | ||||||
| Il DATEC può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [5] Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale |
||||||
| Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. | ||||||
| Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. | ||||||
| La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
||||||
| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 41 [1] Determinazione e riscossione delle tasse |
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| Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale, nonché l'importo delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione e delle tasse amministrative. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 39 [1] Tasse della concessione di radiocomunicazione |
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| L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV [2]. [3] | ||||||
| L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: | ||||||
| la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze; | ||||||
| la larghezza di banda attribuita; | ||||||
| la copertura territoriale; e | ||||||
| la durata di utilizzazione. | ||||||
| Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. [4] | ||||||
| Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. [5] | ||||||
| Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima. | ||||||
| A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: | ||||||
| le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; | ||||||
| le imprese pubbliche di trasporto; | ||||||
| i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007 [7] sullo Stato ospite; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [2] RS 784.40 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [5] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [7] RS 192.12 [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
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| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||