OJ; art. 12
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 10 [1] Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette |
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| La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: | ||||||
| linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l'80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli; | ||||||
| lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno; | ||||||
| castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia. | ||||||
| I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina. | ||||||
| La Confederazione paga l'indennità solamente se: | ||||||
| le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d'arte; | ||||||
| in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1º luglio 1966 [2] sulle epizoozie (LFE); e | ||||||
| il Cantone si assume i costi rimanenti. | ||||||
| Il rimborso da parte dell'UFAM ai Cantoni avviene una volta all'anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). [2] RS 916.40 | ||||||
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RS 832.104 OCPre Ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) Art. 10 [1] Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti |
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| Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità finanziaria. | ||||||
| Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura fissata nel regolamento per il trattamento di cui all'articolo 30c dell'ordinanza del 27 giugno 1995 [2] sull'assicurazione malattie. [3] | ||||||
| Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità dei salari. | ||||||
| Dev'essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni. | ||||||
| Per il calcolo dei costi d'utilizzazione delle immobilizzazioni gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono considerati investimenti ai sensi dell'articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di 10 000 franchi o più. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). [2] RS 832.102 [3] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 19 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 2 Campo di applicazione |
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| La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: | ||||||
| uccelli; | ||||||
| predatori; | ||||||
| artiodattili; | ||||||
| leporidi; | ||||||
| castori, marmotte e scoiattoli. | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 7 Specie protette |
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| Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette). | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici. | ||||||
| Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova. | ||||||
| Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) [2]. | ||||||
| [1] Abrogati dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, con effetto dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 10 [1] Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette |
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| La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: | ||||||
| linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l'80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli; | ||||||
| lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno; | ||||||
| castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia. | ||||||
| I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina. | ||||||
| La Confederazione paga l'indennità solamente se: | ||||||
| le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d'arte; | ||||||
| in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1º luglio 1966 [2] sulle epizoozie (LFE); e | ||||||
| il Cantone si assume i costi rimanenti. | ||||||
| Il rimborso da parte dell'UFAM ai Cantoni avviene una volta all'anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). [2] RS 916.40 | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 2 |
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| Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale [1] s'intendono in particolare: [2] | ||||||
| l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; | ||||||
| il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; | ||||||
| l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. | ||||||
| Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201). [4] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 2 |
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| Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale [1] s'intendono in particolare: [2] | ||||||
| l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; | ||||||
| il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; | ||||||
| l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. | ||||||
| Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201). [4] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
OJ. Même si cette disposition concerne au premier chef les personnes privées, la jurisprudence reconnaît exceptionnellement aux autorités et collectivités publiques la qualité pour agir au regard de cette
OJ la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, est touchée dans son autonomie et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194; ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 418; ATF 123 II 371 consid. 2b p. 374, ATF 123 II 425 consid. 3a p. 427/428, 542 consid. 2d p. 545), par exemple en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113), lorsqu'elle prévoit de créer une installation sportive ou une décharge, ou lorsqu'elle ordonne des mesures de protection des eaux (ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374/375, ATF 123 II 425 consid. 3a p. 428). L'intérêt financier de l'Etat ne suffit pas, à lui seul, pour lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a
OJ. De même, l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit fédéral n'est pas déterminant (ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194/195; ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 418; ATF 123 II 371 consid. 2d p. 375/376, ATF 123 II 425 consid. 3b p. 428, 542 consid. 2e p. 545). L'autorité déboutée dans la procédure de recours n'est ainsi pas recevable à agir (ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 418; ATF 123 II 371 consid. 2d p. 375). Partant, la collectivité ne saurait prétendre défendre une conception juridique déterminée, dans un domaine de sa compétence, qui contredit celle de l'autorité de recours (ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 418; ATF 123 II 371 consid. 2d p. 375/376, ATF 123 II 542 consid. 2f p. 545, et les arrêts cités). Dans une affaire ayant trait à l'égalité des salaires entre employés de l'administration cantonale, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que le canton en tant qu'employeur agisse par la voie du recours de droit administratif contre une décision du tribunal cantonal supérieur (ATF 124 II 409 consid. 1e/dd p. 419).
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 10 [1] Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette |
||||||
| La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: | ||||||
| linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l'80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli; | ||||||
| lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno; | ||||||
| castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia. | ||||||
| I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina. | ||||||
| La Confederazione paga l'indennità solamente se: | ||||||
| le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d'arte; | ||||||
| in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1º luglio 1966 [2] sulle epizoozie (LFE); e | ||||||
| il Cantone si assume i costi rimanenti. | ||||||
| Il rimborso da parte dell'UFAM ai Cantoni avviene una volta all'anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). [2] RS 916.40 | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 2 |
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| Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale [1] s'intendono in particolare: [2] | ||||||
| l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; | ||||||
| il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; | ||||||
| l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. | ||||||
| Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201). [4] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
OJ, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Que le canton soit chargé de l'exécution du droit fédéral ne lui confère pas, ipso facto, la qualité pour agir.