SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
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1 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. |
2 | L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: |
a | emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; |
b | verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; |
c | svolgere le ispezioni; |
d | interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. |
3 | Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:113 |
|
1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:113 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.114 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
|
1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 934 - 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo102. |
2 | ...103 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo102. |
2 | ...103 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo102. |
2 | ...103 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 934 - 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 934 - 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
|
1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |