SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 65 - 1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
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1 | Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
2 | La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3) |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
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1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
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SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 65 - 1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
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1 | Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
2 | La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3) |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 65 - 1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
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1 | Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
2 | La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3) |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 32 - 1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
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1 | Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
2 | Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. |
3 | Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 31 - Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all'osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200858 (CPC). |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 65 - 1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
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1 | Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. |
2 | La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3) |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
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1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
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1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.404 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946412 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959413 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952414 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982415 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.420 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.537 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.537 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 308 - 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
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1 | Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
a | è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; |
b | è pubblicata. |
2 | Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 308 - 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
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1 | Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
a | è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; |
b | è pubblicata. |
2 | Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.537 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.537 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 302 - 1 Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore. |
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1 | Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore. |
2 | Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti. |
3 | Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione. |
4 | Abrogato |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.537 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 268 - 1 Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento. |
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1 | Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento. |
2 | Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura. |
3 | Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell'amministrazione, ne informa l'autorità di vigilanza. |
4 | L'ufficio pubblica la chiusura del fallimento. |