SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 140 Consiglio comunale - 1 Il Consiglio comunale è l'autorità deliberativa del Comune. |
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1 | Il Consiglio comunale è l'autorità deliberativa del Comune. |
2 | La legge fissa il numero dei membri del Consiglio comunale in base alla popolazione del Comune. |
3 | Il Consiglio comunale è eletto ogni cinque anni secondo il sistema proporzionale. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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1 | I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |
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SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 57 Tribunale cantonale delle assicurazioni - Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 82 Disposizioni transitorie - 1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d'invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell'assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l'articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d'invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell'assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l'articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 132 Statuto - 1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. |
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2 | La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. |